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ISABELLA IASELLI
quali si possa desumere fondatamente la commissione di un delitto, anche se
non si hanno elementi per individuare tutti i responsabili. Ad esempio se un pri-
vato si limita a denunciare mere irregolarità nello svolgimento della gara, tale
denuncia non è sufficiente per procedere ad intercettazioni ma si deve proce-
dere all’acquisizione degli atti alla ricerca del falso ideologico o dell’abuso di
ufficio (che secondo la Corte Suprema di Cassazione può essere rivelato anche
da una palese illegittimità che favorisca un privato a danno di altri).
Sempre con riguardo ai presupposti delle intercettazioni, è possibile che la
notizia di reato sia acquisita da intercettazioni autorizzate per altro reato. Si
pensi al caso in cui si sta intercettando per reati finanziari ed emerge da una
conversazione che l’imprenditore necessita di danaro in contanti per pagare una
tangente. In tal caso la notizia è utilizzabile per richiedere in relazione alla ulte-
riore condotta emersa l’autorizzazione a procedere ad intercettazioni per il
reato di corruzione e/o concussione.
È chiaro che laddove si proceda per reati aggravati dall’art. 7 legge 203/91
ovvero commessi con metodo o finalità mafiosi bastano, per richiedere l’auto-
rizzazione, i sufficienti indizi di reato. A tal fine sarà adeguata la dichiarazione
del collaboratore ed un primo riscontro sulla gara oggetto del narrato al fine di
mirare le intercettazioni ed evitare di procedere ad operazioni inutili e dispen-
diose sia in termini economici che in termini di tempo.
Rispetto a reati così “tecnici” è sempre preferibile avere un chiaro quadro
della vicenda amministrativa prima di procedere alle intercettazioni.
Nel corso delle intercettazioni sarà utile procedere all’assunzione di infor-
mazioni da parte dei tecnici e dei componenti delle commissioni di gara, di
coloro che hanno redatto il progetto o hanno espresso pareri, perché in tal
modo si possono provocare reazioni da parte degli indagati ovvero si può veri-
ficare la esistenza di pressioni o di accordi per eludere le indagini. A volte è
utile, per riscontrare le accuse di un privato o di un collaboratore, o anche per
verificare i dati emersi dalle intercettazioni, procedere al monitoraggio degli
spostamenti degli indagati attraverso un’attività di rilevazione satellitare.
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema della prova non
disciplinata dalla legge e risulta significativo, al riguardo, ricordare la sentenza
della stessa Corte (Sezione Penale V, 2 maggio 2002, n. 16130) nella quale ha
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