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ISABELLA IASELLI
Invero nella motivazione si legge “La pratica investigativa di ricorrere alla
registrazione occulta di colloqui che la polizia giudiziaria intrattiene con con-
fidenti, persone informate dei fatti, indagati o indagabili va decisamente sco-
raggiata, perché, stenta, innanzi tutto, a conciliarsi con il disposto degli art. 188
e 189 c.p.p., per il naturale sospetto della presenza di insidie di natura fraudo-
lenta che possono incidere sulla libertà morale della persona interessata, e per-
ché soprattutto deve rapportarsi, per ricevere legittimazione, alle altre regole
che presidiano determinati mezzi di prova. La deformalizzazione del contesto
nel quale determinate dichiarazioni vengono percepite dal funzionario di poli-
zia non deve costituire un espediente per assicurare comunque al processo
contributi informativi che non sarebbe stato possibile ottenere ricorrendo alle
forme ortodosse di sondaggio delle conoscenze del dichiarante. Non può
legittimarsi, sulla scia di una cultura inquisitoria che, in quanto estranea al
vigente codice, deve essere definitivamente abbandonata, l’apertura di varchi
preoccupanti nella tassatività e nella legalità del sistema probatorio, proponen-
dosi veicoli di convincimento... affidati interamente alle scelte dell’investigatore.
Va superata ogni forma di distonia tra prassi delle indagini, condizionata
ancora da atteggiamenti inquisitori, e concezione codificata della prova, qual è
strutturata nel vigente sistema accusatorio. Va vinta qualunque tentazione di
forzare le regole processuali in nome di astratte esigenze di ricerca della verità
reale, considerato che le dette regole non incorporano soltanto una neutra disci-
plina della sequenza procedimentale, ma costituiscono una garanzia per i diritti
delle parti e per la stessa affidabilità della conoscenza acquisita”. In altri termini
non è possibile da parte della polizia giudiziaria ricorrere alla registrazione per
eludere le regole della intercettazione, pena la inutilizzabilità del materiale rac-
colto.
Inoltre, la registrazione effettuata dalla p.g. di dichiarazioni, conversazioni,
colloqui non è utilizzabile processualmente tutte le volte che viola il divieto di
testimonianza posto dagli artt. 62 e 195, 4° comma c.p.p., quello della ricezione
di dichiarazioni indizianti rese, senza il rispetto delle garanzie difensive, dalla
persona sottoposta ad indagini o dall’imputato (art. 63 c.p.p.), nonché quello
concernente le dichiarazioni dei cosiddetti confidenti della polizia e dei servizi
di sicurezza (art. 203 c.p.p.).
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