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ISABELLA IASELLI



               oggi sostituita dall’ANAC); il controllo degli automezzi utilizzati sui cantieri e
               dei lavoratori impiegati; accertamenti fiscali programmati nei confronti dei con-
               dannati anche con sentenza non definitiva per reati di criminalità organizzata e,
               per quanto qui si vuole sottolineare, “estensione delle operazioni sotto coper-
               tura già previste solo per alcuni reati dalla legge 146/2006”.
                    Con la medesima legge è stato modificato il reato di turbata libertà degli
               incanti con aumento della pena e previsione di una nuova fattispecie che anti-
               cipa la punibilità dell’accordo illecito al momento della formazione del conte-
               nuto del bando.
                    Allo stato la disciplina generale ed unitaria delle operazioni sotto copertu-
               ra, dettata dal primo comma dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, vale per
               i seguenti reati:
                    - delitti previsti dagli artt. 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, non-
               ché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I (relativa ai delitti contro la per-
               sonalità individuale) del codice penale;
                    - delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi;
                    - delitti previsti dall’art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
               disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
               ne dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
                    - delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
               pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
               stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
                    - delitti previsti dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività orga-
               nizzate per il traffico illecito di rifiuti);
                    -  delitti  previsti  dall’art.  3  della  L.  20  febbraio  1958,  n.  75  (cosiddetta
               “legge Merlin”, intitolata: “Abolizione della regolamentazione della prostituzio-
               ne e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”);
                    - delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione.
                    L’utilizzo di agenti sotto copertura è allo stato oggetto di proposte legisla-
               tive che non sono approdate tuttavia all’approvazione di una legge che disciplini
               l’istituto e consenta tale tecnica di indagine, anche oltre i limiti sopra indicati.
                    Allo stato quindi può ritenersi ammissibile solo la figura dell’agente che si
               infiltra in un ufficio o in una impresa limitandosi, però, ad assistere e ad ascoltare.

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