Page 112 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 112
ISABELLA IASELLI
oggi sostituita dall’ANAC); il controllo degli automezzi utilizzati sui cantieri e
dei lavoratori impiegati; accertamenti fiscali programmati nei confronti dei con-
dannati anche con sentenza non definitiva per reati di criminalità organizzata e,
per quanto qui si vuole sottolineare, “estensione delle operazioni sotto coper-
tura già previste solo per alcuni reati dalla legge 146/2006”.
Con la medesima legge è stato modificato il reato di turbata libertà degli
incanti con aumento della pena e previsione di una nuova fattispecie che anti-
cipa la punibilità dell’accordo illecito al momento della formazione del conte-
nuto del bando.
Allo stato la disciplina generale ed unitaria delle operazioni sotto copertu-
ra, dettata dal primo comma dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, vale per
i seguenti reati:
- delitti previsti dagli artt. 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, non-
ché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I (relativa ai delitti contro la per-
sonalità individuale) del codice penale;
- delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi;
- delitti previsti dall’art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- delitti previsti dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività orga-
nizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- delitti previsti dall’art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta
“legge Merlin”, intitolata: “Abolizione della regolamentazione della prostituzio-
ne e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”);
- delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione.
L’utilizzo di agenti sotto copertura è allo stato oggetto di proposte legisla-
tive che non sono approdate tuttavia all’approvazione di una legge che disciplini
l’istituto e consenta tale tecnica di indagine, anche oltre i limiti sopra indicati.
Allo stato quindi può ritenersi ammissibile solo la figura dell’agente che si
infiltra in un ufficio o in una impresa limitandosi, però, ad assistere e ad ascoltare.
108

