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LE TECNICHE DI INDAGINE VOLTE ALLA INDIVIDUAZIONE DI REATI
                                       NEGLI APPALTI PUBBLICI


             prova documentale pienamente utilizzabile (Cassazione penale, Sez. III, 3 otto-
             bre 2012, n. 43898; Cassazione penale, sez. VI, 16 marzo 2011, n. 31342).
                  Né può, sul punto, invocarsi il TU sulla privacy per sostenere la illegittimi-
             tà dell’intercettazione (sia di una conversazione che di una telefonata) perché,
             sempre secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (Sezione III, 13 maggio
             2011, n. 18908) integra il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167,
             d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un
             diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione.
             Se ne desume che qualora il privato abbia operato la registrazione per esercitare
             un proprio diritto (sia pure quello di denunciare un reato commesso ai suoi
             danni) non vi è violazione della riservatezza.
                  Le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute per iniziativa di
             uno degli interlocutori, non rientrano, nel concetto di intercettazione in senso
             tecnico,  ma  rappresentano  una  particolare  forma  di  “documentazione”,  che
             non è sottoposta ai limiti e alle finalità, proprie delle intercettazioni, e in quanto
             tali non necessitano dell’autorizzazione del giudice delle indagini preliminari. La
             registrazione di una conversazione tra presenti, compiuta di propria iniziativa
             da uno di questi, non necessita di alcuna autorizzazione da parte del giudice per
             le  indagini  preliminari  e  può  essere  usata  nel  processo  (così  Corte  di
             Cassazione, Sezione Penale II, del 10 giugno 2016, n. 24288).
                  In tal senso si erano pronunciate le Sezioni Unite sin dal 2003 osservando
             che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di uno dei partecipanti, o
             di chi sia ammesso ad assistervi, difetta la compromissione del diritto alla segre-
             tezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo
             da chi palesemente vi partecipa o assiste.
                  Il “nastro” che contiene la registrazione altro non è che la documentazio-
             ne fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversa-
             mente non potrebbe essere raggiunta e può rappresentare una forma di auto-
             tutela e garanzia per la propria difesa, con l’effetto che una simile pratica finisce
             con  il  ricevere  una  legittimazione  costituzionale  (Cass.  Sez.  Un.,  28  maggio
             2003, n. 36747).
                  Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato che deve trattarsi di una inizia-
             tiva del soggetto che partecipa alla conversazione.

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