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LE TECNICHE DI INDAGINE VOLTE ALLA INDIVIDUAZIONE DI REATI
                                       NEGLI APPALTI PUBBLICI


             affrontato la questione relativa alla possibilità di far rientrare il tipo di attività
             sopra indicato nell’ambito delle intercettazioni, con conseguente necessità della
             previa autorizzazione del giudice.
                  La  Corte  ha  osservato  che  “la  localizzazione  di  una  persona  (o  di  un
             oggetto) in movimento mai può essere considerata un’attività di intercettazione,
             anche se realizzata con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali ven-
             gono portate ad esecuzione, appunto, le intercettazioni previste dal codice di
             rito”. Il capo IV del libro III del predetto codice reca, come è noto, intercetta-
             zioni di comunicazioni o conversazioni. L’art. 266 contempla l’ipotesi di inter-
             cettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altra forma di tele-
             comunicazione. L’ultimo comma di tale articolo si riferisce alle intercettazioni
             tra presenti.
                  L’articolo 266-bis è relativo all’intercettazione di comunicazioni informa-
             tiche o telematiche. L’art. 268 prevede la registrazione e la trascrizione delle
             comunicazioni intercettate. È dunque evidente che il concetto di intercettazio-
             ne, pur mai esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad una attività di
             ascolto  (o  lettura)  e  captazione  di  comunicazioni  tra  due  o  più  persone.
             Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto
             di una comunicazione.
                  Ad esso rimane estranea l’attività di indagine volta a seguire i movimenti
             sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare - a distanza -
             non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza
             in un determinato luogo in un certo momento, nonché l’itinerario seguito, gli
             incontri avuti ecc. Si tratta, insomma, di una modalità, tecnologicamente carat-
             terizzata, di pedinamento.
                  Come tale, essa rientra nei mezzi di ricerca della prova cosiddetti atipici
             o innominati. D’altronde, mentre l’intrusione nelle altrui comunicazioni com-
             porta compressione della libertà e segretezza delle stesse, cioè di un valore
             costituzionalmente tutelato (art. 15 Cost.), e dunque la necessità di autorizza-
             zione motivata da parte della autorità giudiziaria, la localizzazione, sia pure a
             distanza, di un soggetto può farsi rientrare nell’ordinaria attività di controllo
             ed  accertamento  demandata  alla  polizia  giudiziaria  (cfr.  artt.  55,  347  e  370
             c.p.p.). La stessa non richiede quindi l’osservanza delle disposizioni ex artt. 266

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