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LE TECNICHE DI INDAGINE VOLTE ALLA INDIVIDUAZIONE DI REATI
                                       NEGLI APPALTI PUBBLICI


             6. L’agente provocatore e i reati in materia di appalti pubblici


                  Altra tecnica investigativa della quale molto si discute è quella del cosid-
             detto agente provocatore.
                  Il tema si colloca al centro di un dibattito sulla regolamentazione del rap-
             porto fra garanzia di libertà e autodeterminazione della persona ed esigenze di
             repressione e prevenzione dei reati, nonché sulla definizione dei confini esisten-
             ti nel delicato rapporto tra attività investigativa e controllo giurisdizionale.
                  La dottrina ha distinto tra agente infiltrato e agente provocatore, laddove
             il primo è quello che, essendo inserito organicamente nelle forze di polizia,
             pone in essere una condotta di mera osservazione o mantenimento. Questa
             condotta è diretta ad intervenire in presenza di sospetti che configurino a carico
             di uno o più persone un giudizio di estrema probabilità in ordine alla concre-
             tizzazione di un’attività di preparazione o commissione di reati. L’agente pro-
             vocatore, invece, pur essendo animato dalla medesima volontà investigativa e
             dalle medesime finalità istituzionali, pone in essere una condotta attiva, di indu-
             zione o esecuzione di fatti penalmente illeciti, rilevanti rispetto alla loro realiz-
             zazione.  L’elaborazione  giurisprudenziale  ha  configurato  la  legittimità  della
             condotta dell’infiltrato in base ad un’interpretazione estensiva della scriminante
             di cui all’art. 51 c.p. Inizialmente l’attività dell’agente infiltrato è stata ritenuta
             legittima, seppure previa circoscrizione severa dei limiti di operatività. Di con-
             tro, risultava penalmente responsabile, alla stregua di un concorrente ex art. 110
             c.p., colui che svolgeva un’attività concreta di ideazione o istigazione o comun-
             que, un’attività casualmente utile alla commissione dei reati.
                  D’altro  canto  la  previsione  dell’art.  51  c.p.,  per  quanto  estensivamente
             interpretabile, non può esulare dai due criteri generali della necessità di agire e
             della proporzione della condotta rispetto all’evento delittuoso da reprimere.
                  Dunque, la dogmatica tradizionale ha inquadrato la problematica dell’agente
             provocatore nel fenomeno del concorso di persone nel reato attribuendo ad esso
             il ruolo di concorrente morale nel reato e, in particolare, il ruolo di istigatore,
             anche se animato dal particolare movente che caratterizza la sua azione, vale a dire
             quello di provocare un reato al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia.
                  L’orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene l’agente provocatore

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