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LE TECNICHE DI INDAGINE VOLTE ALLA INDIVIDUAZIONE DI REATI
NEGLI APPALTI PUBBLICI
Sul punto giova ricordare che l’art. 62 c.p.p. pone il divieto di testimoniare
sulle dichiarazioni rese nel corso di un procedimento da persona indagata men-
tre l’art. 195 c.p.p. vieta di rendere dichiarazioni assunte dalle persone informate
sui fatti ai sensi degli artt. 351 e 357 c.p.p.
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte, tali norme riguardano in tutta
evidenza dichiarazioni rese in un contesto disciplinato in maniera specifica dal
codice di rito (verbale spontanee dichiarazioni, verbale assunzione informazio-
ni, verbale interrogatorio) e non operano quindi anteriormente o al di fuori del
procedimento penale, perché in questo caso la dichiarazione dell’agente di poli-
zia giudiziaria assume il valore di testimonianza di fatto storico percepito diret-
tamente e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri
applicabili a detto mezzo di prova (così Cassazione penale sez. V, 14 marzo
2013, n. 32444).
Con specifico riguardo al tema in esame, la Corte ha affermato che alle
dichiarazioni rese ad agente infiltrato da soggetti poi qualificati come indagati o
imputati non si applica né il divieto posto dall’art. 62 c.p.p., né il limite di utiliz-
zabilità previsto dall’art. 63 comma 2 c.p.p. perché “le stesse non possono con-
siderarsi rese nel corso di un esame o di sommarie informazioni in senso pro-
prio, né si inseriscono in un contesto commissivo in atto di svolgimento, sì da
integrare esse stesse le condotte materiali del reato”(così Cassazione penale sez.
VI, 9 aprile 2013, n. 39216 in una fattispecie relativa a dichiarazioni rese da sog-
getti poi indagati e condannati per il reato di concorso esterno in associazione
di tipo mafioso).
7. Le indagini in tema di criminalità organizzata in particolare
Specifiche problematiche attinenti alle tecniche di indagine in materia di
appalti, riguardano il caso in cui alla gara partecipino imprenditori collegati alla
criminalità organizzata.
La misura della interdittiva antimafia non si è rivelata strumento efficace
per la stessa difficoltà di comprendere quale sia il materiale indiziario ritenuto
adeguato per fondare un simile provvedimento.
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