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ISABELLA IASELLI
Nel caso di intese tra privati, i medesimi funzionari pubblici possono fornire
notizie utili, ma sarebbe sempre preferibile nominare un consulente che possa
segnalare le anomalie delle offerte e il mancato raggiungimento dell’obiettivo del
giusto prezzo.
Naturalmente valgono le medesime considerazioni sopra svolte in ordine
alle tecniche di indagine sopra esaminate nel caso in cui sia coinvolto il mede-
simo organo pubblico.
9. Le prove inammissibili
Per concludere questa breve esposizione sulle tecniche di indagine, giova
infine ricordare che l’inammissibilità di una prova si può tradurre in inutilizza-
bilità nei casi in cui sia stato violato un divieto di legge.
Gli esempi sono numerosi, in quanto ogni tipo di prova è stato disciplina-
to in modo da garantirne l’aderenza al modello del giusto processo.
Con riguardo alle prove, sono da evidenziare, in particolare ai fini che qui
interessano, quali siano quelle vietate dal codice di procedura penale:
- la testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (art. 63);
- le perquisizioni e le ispezioni presso gli studi dei difensori, fuori dai casi
previsti (art. 103);
- la testimonianza indiretta nel caso in cui una delle parti abbia chiesto la
citazione del teste diretto o nel caso in cui il teste de relato non indichi la sua
fonte (art. 195);
- la testimonianza di coimputati ed imputati in processo connesso (art.
197);
- le informazioni rese alla polizia giudiziaria dai confidenti (art. 203);
- le informazioni assunte dal perito presso le parti ed i terzi (art. 228);
- il sequestro di corrispondenza fuori dai casi previsti (art. 254);
- le intercettazioni telefoniche in assenza dei requisiti richiesti (artt. 270 e
271);
- il ricorso a metodiche che influiscano sulla libertà di autodeterminazio-
ne e di giudizio (art. 188).
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