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PAOLO PERCO



               resesi necessarie in corso di esecuzione e, più in generale, assicurano che l’ese-
               cuzione dell’appalto avvenga nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e della
               normativa  vigente.  Questa  normativa  ha  le  sue  origini  nell’allegato  F  della
               Legge  20  marzo  1865,  n.  2248  sull’unificazione  amministrativa  del  Regno
               d’Italia e nel regolamento R.D. 19 dicembre 1875, n. 2854. Il corpo normativo
               relativo ai lavori pubblici è andato poi evolvendosi sino alla legge quadro 11
               febbraio 1994, n. 109, al relativo regolamento d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
               nonché al regolamento D.M. 19 aprile 2000, n. 145 recante il capitolato generale
               d’appalto dei lavori pubblici. Con il successivo codice dei contratti pubblici di
               lavori, forniture e servizi D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed il relativo regolamen-
               to d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il legislatore ha inteso assimilare gli appalti di
               forniture e servizi a quelli di lavori, estendendo ad essi gran parte delle regole
               relative alla conduzione dell’appalto sino a quel momento riservate agli appalti
               di lavori. In particolare, l’impianto del titolo III e del titolo IV della parte IV del
               d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che trattano dell’esecuzione e del collaudo degli
               appalti di forniture e servizi, ripropongono, con un certo grado di semplifica-
               zione, le ormai consolidate disposizioni relative alla fase di esecuzione degli
               appalti di lavori, riportate ai titoli VII, VIII, IX e X della parte II del medesimo
               d.P.R.
                    Queste disposizioni, ormai ampliamente conosciute da tutti i soggetti che,
               a vario titolo, intervengono nella fase di esecuzione dell’appalto, costituivano
               una cornice normativa grazie alla quale la stazione appaltante era in grado di
               gestire con efficacia il rapporto con l’appaltatore nella fase di esecuzione del
               contratto.
                    La recente pubblicazione del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile
               2016, n. 50 è quindi destinata ad avere significative conseguenze sulla fase di
               esecuzione del contratto in quanto, oltre ad abrogare il precedente codice, la let-
               tera u) del comma 1 dell’art. 217 abroga anche il regolamento d.P.R. 5 ottobre
               2010, n. 207, per la cui sostituzione il nuovo codice rimanda all’emanazione di
               numerosi atti attuativi, la maggior parte dei quali non ancora emanata (a questo
               proposito  va  ricordato  che,  effettivamente,  le  disposizioni  transitorie  di  cui
               all’art. 216 rimandano l’abrogazione di alcune modeste parti del regolamento
               all’emanazione degli atti attuativi che sono destinati a sostituirle).

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