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PAOLO PERCO
resesi necessarie in corso di esecuzione e, più in generale, assicurano che l’ese-
cuzione dell’appalto avvenga nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e della
normativa vigente. Questa normativa ha le sue origini nell’allegato F della
Legge 20 marzo 1865, n. 2248 sull’unificazione amministrativa del Regno
d’Italia e nel regolamento R.D. 19 dicembre 1875, n. 2854. Il corpo normativo
relativo ai lavori pubblici è andato poi evolvendosi sino alla legge quadro 11
febbraio 1994, n. 109, al relativo regolamento d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
nonché al regolamento D.M. 19 aprile 2000, n. 145 recante il capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici. Con il successivo codice dei contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed il relativo regolamen-
to d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il legislatore ha inteso assimilare gli appalti di
forniture e servizi a quelli di lavori, estendendo ad essi gran parte delle regole
relative alla conduzione dell’appalto sino a quel momento riservate agli appalti
di lavori. In particolare, l’impianto del titolo III e del titolo IV della parte IV del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che trattano dell’esecuzione e del collaudo degli
appalti di forniture e servizi, ripropongono, con un certo grado di semplifica-
zione, le ormai consolidate disposizioni relative alla fase di esecuzione degli
appalti di lavori, riportate ai titoli VII, VIII, IX e X della parte II del medesimo
d.P.R.
Queste disposizioni, ormai ampliamente conosciute da tutti i soggetti che,
a vario titolo, intervengono nella fase di esecuzione dell’appalto, costituivano
una cornice normativa grazie alla quale la stazione appaltante era in grado di
gestire con efficacia il rapporto con l’appaltatore nella fase di esecuzione del
contratto.
La recente pubblicazione del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 è quindi destinata ad avere significative conseguenze sulla fase di
esecuzione del contratto in quanto, oltre ad abrogare il precedente codice, la let-
tera u) del comma 1 dell’art. 217 abroga anche il regolamento d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, per la cui sostituzione il nuovo codice rimanda all’emanazione di
numerosi atti attuativi, la maggior parte dei quali non ancora emanata (a questo
proposito va ricordato che, effettivamente, le disposizioni transitorie di cui
all’art. 216 rimandano l’abrogazione di alcune modeste parti del regolamento
all’emanazione degli atti attuativi che sono destinati a sostituirle).
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