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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per quanto qui di interesse è importante
osservare che una tempestiva programmazione consente da un lato di indivi-
duare esigenze similari che possono essere gestite con un unico contratto, cosa
che in fase di esecuzione si traduce in un’ovvia economia di tempo rispetto a
quello necessario alla stazione appaltante per gestire più contratti similari con
diversi operatori economici, dall’altro lato di disporre di maggior tempo per
progettare la prestazione, potendo così porre a base di gara un progetto più det-
tagliato, con una precisa individuazione della prestazione richiesta, dei suoi
requisiti tecnici e prestazionali e del suo valore economico, accompagnato da
un capitolato speciale d’appalto contenente specifiche disposizioni, puntuali e
congruenti con la prestazione rappresentata nel progetto. È ovvio, infatti, che
la presenza in allegato al contratto di un progetto completo e dettagliato della
prestazione che la stazione appaltante intende acquisire, agevola l’azione della
stazione appaltante nella fase di esecuzione dell’appalto.
Per quanto attiene, invece, la fase progettuale, pur non essendo anch’essa
oggetto di questo contributo, risulta utile elencare di seguito, seppur sintetica-
mente, quelle scelte che devono essere assunte già in tale fase, ma che hanno
una significativa influenza diretta sulla fase di esecuzione dell’appalto.
a. Modalità di liquidazione dell’appalto (a corpo o a misura)
Un appalto è liquidato a corpo quando il corrispettivo per la prestazione
è predeterminato e rimane fisso e invariabile.
Un appalto è liquidato a misura quando sono predeterminati i prezzi uni-
tari delle singole prestazioni elementari e il corrispettivo è calcolato sui quanti-
tativi effettivamente resi dall’appaltatore.
Il capitolato speciale d’appalto deve definire se l’appalto è liquidato a corpo
o a misura. Ovviamente, la scelta dipende prioritariamente dalle caratteristiche
della prestazione richiesta, ma anche una valutazione sul carico di lavoro dei sog-
getti preposti alla conduzione dell’appalto, e quindi dell’effettiva possibilità di
controllo in fase esecutiva non può essere trascurata, in quanto l’appalto a misu-
ra richiede un impegno da parte di tali soggetti per la tempestiva verifica quan-
titativa di quanto eseguito decisamente maggiore rispetto all’appalto a corpo.
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