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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
                                     DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50


             svolgimento della prestazione per l’appaltatore nel caso questi non possieda un’ade-
             guata capacità economico finanziaria che gli consenta di sopportare l’anticipazione
             di un importo almeno corrispondente al valore fissato per gli stati d’avanzamento.


             e. La scelta del criterio di aggiudicazione


                  La scelta del criterio di aggiudicazione, che deve essere presa anche consi-
             derando la qualità del progetto da porre a base di gara, può avere significative
             conseguenze sulla fase di esecuzione. Il criterio del minor prezzo, infatti, ora
             consentito solo nei casi di cui al comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/206 s.m.i.,
             di norma consente la conclusione della procedura di scelta del contraente in
             minor tempo rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
             ma necessita di un progetto particolarmente curato poiché deve dettagliare esat-
             tamente la prestazione richiesta in ogni sua componente, identificando con pre-
             cisione i termini qualitativi, quantitativi, temporali e prestazionali che debbono
             essere rispettati dall’appaltatore. In caso contrario, infatti, nella fase esecutiva
             l’appaltatore potrebbe eccepire che quanto effettivamente richiesto dalla stazio-
             ne appaltante non corrisponde a quanto contenuto nel progetto posto a base di
             gara, sulla base del quale è stata formulata la sua offerta. Al contrario, nel caso
             sia adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantag-
             giosa,  un’attenta  individuazione  e  descrizione  dei  criteri  sulla  base  dei  quali
             saranno valutate le offerte può supplire a specifiche carenze del progetto da
             porre a gara, inducendo i concorrenti stessi a formulare proposte con cui miglio-
             rarlo proprio per quegli aspetti che il progetto non ha saputo o potuto dettagliare
             adeguatamente. Tale possibilità è ora confermata dal comma 14 dell’art. 95 del
             D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che permette alle stazioni appaltanti di richiedere ai con-
             correnti di accompagnare l’offerta con specifiche varianti al progetto posto a
             base di gara, fissandone i requisiti minimi che esse devono rispettare.


             f. La modalità di individuazione della migliore offerta economica


                  La scelta del criterio di individuazione della migliore offerta economica
             da  utilizzare  nella  procedura  di  scelta  del  contraente  può  avere  importanti

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