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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
In particolare, gli atti attuativi che conterranno le disposizioni relative alla
fase di esecuzione del contratto sono le Linee Guida dell’ANAC sul RUP di cui
al comma 5 dell’art. 31 del nuovo codice, recentemente emanate dall’ANAC
con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, e, soprattutto, le Linee Guida
dell’ANAC sul DL e sul DEC, da emanare con lo specifico decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti previsto dal comma 1 dell’art. 111 del nuovo
codice. Nonostante questo articolo preveda che il decreto doveva essere adot-
tato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, al momento
della scrittura del presente contributo il decreto non è ancora stato emanato. I
testi delle due Linee Guida sulla base dei quali il presente contributo è stato
redatto sono, pertanto, quelli approvati dal Consiglio dell’ANAC il 21 giugno
2016 e inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’adozione
del decreto ministeriale.
È immediato constatare che gran parte dei loro contenuti è ripresa dal-
l’abrogato d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, tralasciando tuttavia diverse disposizio-
ni, talvolta di significativa importanza, e trasponendo le altre in un testo con
struttura discorsiva.
Le due Linee Guida, se valutate con riferimento alla loro capacità di for-
nire disposizioni efficaci per la fase di esecuzione dell’appalto, utili anche per
guidare il DL ed il DEC nel rapporto con l’appaltatore, non possono che essere
giudicate modeste rispetto al precedente d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Su tali
Linee Guida, nonché sul relativo schema di decreto ministeriale, il Consiglio di
Stato ha recentemente formulato il proprio parere (numero 2282/2016 dd. 3
novembre 2016).
Tra le numeros e osservazioni in esso contenute, riveste particolare impor-
tanza la condivisibile richiesta di trasformare la struttura discorsiva delle Linee
Guida in un articolato regolamentare per consentire un’immediata percezione
dei precetti vincolanti.
Peraltro, è ipotizzabile che anche le due Linee Guida definitive, auspicabil-
mente revisionate alla luce del parere del Consiglio di Stato, manterranno, nella
sostanza dei contenuti, i medesimi di quelle attualmente disponibili e quindi
sarà confermata l’assenza di numerose disposizioni che erano invece presenti
nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
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