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LA GESTIONE DELLA FASE DI


                  ESECUZIONE DEL CONTRATTO


                           DOPO L’EMANAZIONE



                  DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50







                                           PAOLO PERCO
               INGEGNERE PHD, DIRETTORE DELL’AREA APPALTI DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE



             Sommario: 1. Premessa. - 2. La fase di programmazione e di progettazione. - 3. La fase di esecu-
                      zione. - 4. Conclusioni.


             1. Premessa


                  La fase di esecuzione dell’appalto è quella in cui l’operatore economico,
             individuato nella precedente fase di scelta del contraente, svolge la prestazione
             che la stazione appaltante ha ritenuto necessario acquisire. La fase di esecuzione
             inizia con la sottoscrizione del contratto di appalto e termina con il collaudo
             della prestazione eseguita.
                  Nella fase di esecuzione il Responsabile del Procedimento (RUP) ed il
             Direttore dei lavori (DL) nel caso di appalto di lavori, o il Direttore dell’esecu-
             zione del contratto (DEC) nel caso di appalto di forniture o servizi, conducono
             l’appalto assicurandosi che la prestazione svolta dall’appaltatore sia conforme al
             progetto posto a base di gara, ed in particolare ai requisiti qualitativi, quantita-
             tivi e prestazionali minimi in esso fissati, nonché all’eventuale offerta tecnica
             dell’operatore economico sulla base della quale si è aggiudicato l’appalto, veri-
             ficano il rispetto dei tempi, provvedono alla liquidazione delle prestazioni rese
             nel rispetto dell’importo stabilito, gestiscono le eventuali modifiche al contratto


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