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LA GESTIONE DELLA FASE DI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
PAOLO PERCO
INGEGNERE PHD, DIRETTORE DELL’AREA APPALTI DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE
Sommario: 1. Premessa. - 2. La fase di programmazione e di progettazione. - 3. La fase di esecu-
zione. - 4. Conclusioni.
1. Premessa
La fase di esecuzione dell’appalto è quella in cui l’operatore economico,
individuato nella precedente fase di scelta del contraente, svolge la prestazione
che la stazione appaltante ha ritenuto necessario acquisire. La fase di esecuzione
inizia con la sottoscrizione del contratto di appalto e termina con il collaudo
della prestazione eseguita.
Nella fase di esecuzione il Responsabile del Procedimento (RUP) ed il
Direttore dei lavori (DL) nel caso di appalto di lavori, o il Direttore dell’esecu-
zione del contratto (DEC) nel caso di appalto di forniture o servizi, conducono
l’appalto assicurandosi che la prestazione svolta dall’appaltatore sia conforme al
progetto posto a base di gara, ed in particolare ai requisiti qualitativi, quantita-
tivi e prestazionali minimi in esso fissati, nonché all’eventuale offerta tecnica
dell’operatore economico sulla base della quale si è aggiudicato l’appalto, veri-
ficano il rispetto dei tempi, provvedono alla liquidazione delle prestazioni rese
nel rispetto dell’importo stabilito, gestiscono le eventuali modifiche al contratto
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