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PAOLO PERCO



               b.  Gli adempimenti che possono trovare applicazione nella fase di esecuzione solo se indicati
                  nei documenti di gara


                    Il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ammette in fase di esecuzione i seguenti adempi-
               menti solo se già individuati negli atti posti a base di gara: opzioni e rinnovi
               (comma 4 dell’art. 35), periodi di garanzia dei lavori (comma 7 dell’art. 103),
               esonero  della  garanzia  (comma  11  dell’art.  103),  limitazioni  all’istituto  del
               subappalto (comma 4 dell’art. 105), clausole di revisione dei prezzi (comma 1
               dell’art. 106), limiti al valore delle modifiche che possono essere apportate al
               contratto (lettera e) del comma 1 dell’art. 106), possibilità di adottare una pro-
               roga per completare nuove procedure di scelta del contraente (comma 11 del-
               l’art. 106), ricorso all’arbitrato (comma 2 dell’art. 209).


               c. L’individuazione dei requisiti dell’operatore economico


                    Il RUP deve individuare i requisiti di idoneità professionale, di capacità
               economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale che ritiene debba
               possedere un operatore economico per svolgere efficacemente la prestazione e
               che, pertanto, costituiranno i requisiti di partecipazione della procedura di scelta
               del contraente. Un attento bilanciamento di tali requisiti è infatti fondamentale
               perché se da un lato è opportuno ampliare la platea dei possibili concorrenti alla
               procedura, dall’altro vi è il rischio di selezionare un operatore economico che,
               alla prova dei fatti, non possiede le capacità per svolgere efficacemente la pre-
               stazione.


               d. La scelta dell’importo degli stati di avanzamento


                    La scelta dell’importo degli stati di avanzamento che la stazione appaltante
               liquiderà all’operatore economico durante lo svolgimento della prestazione, da indi-
               care nel capitolato speciale d’appalto, può avere importanti conseguenze nella fase
               esecutiva. Se, infatti, un importo troppo modesto costituisce un’inutile aggravio
               delle attività che competono alla stazione appaltante in fase di esecuzione, dall’altro
               lato un importo troppo elevato potrebbe costituire un serio ostacolo al corretto

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