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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
                                     DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50


             500mila euro, mentre il comma 1 dell’art. 300 disponeva che nel caso di appalti
             di forniture e servizi la funzione di DEC fosse svolta dal RUP per appalti di
             importo inferiore a 500mila euro, a meno di diversa indicazione della stazione
             appaltante  (comma  5  dell’art.  272).  Gli  stessi  articoli  disponevano  che  per
             appalti di importo superiore a 500mila euro le due funzioni dovevano essere
             svolte da soggetti diversi. L’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. modifica significa-
             tivamente tale impostazione per gli appalti di lavori in quanto la lett. d) del
             comma 6 prevede che sia il RUP a verificare i progetti dei lavori di importo
             inferiore a un milione di euro. Considerando però che il successivo comma 7
             specifica l’incompatibilità dello svolgimento dell’attività di verifica con quella di
             DL, ne consegue che il RUP non può di fatto più svolgere la funzione di DL
             dovendo verificare il progetto che lo stesso DL è chiamato a far eseguire all’ap-
             paltatore.
                  Le Linee Guida dell’ANAC sul RUP specificano che RUP e DL non pos-
             sono coincidere solo per lavori di speciale complessità o di importo superiore
             a un milione e mezzo ma, contemporaneamente, confermano l’applicazione
             delle  disposizioni  di  cui  all’art.  26  comma  6,  lett.  d)  e  comma  7  del  D.Lgs.
             50/2016 s.m.i.
                  Le  stesse  Linee  Guida  dell’ANAC  sul  RUP  confermano  il  limite  dei
             500mila euro nel caso di forniture e servizi, oltre i quali lo stesso soggetto non
             può svolgere entrambe le funzioni. Per quanto attiene, invece, la coincidenza
             delle figure di DL, o DEC, e collaudatore, va osservato che per quanto riguar-
             da i lavori l’art. 237 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. prevedeva che il DL emettesse
             il Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del collaudo per lavori
             sino  alla  soglia  individuata  dal  comma  3  dell’art.  141  del  D.Lgs.  163/2006
             s.m.i., pari a un milione, mentre per importi superiori la stazione appaltante
             doveva nominare, ai sensi dell’art. 216, uno o più collaudatori (fino ad un mas-
             simo  di  tre),  già  in  corso  d’opera  nel  caso  di  lavori  complessi.  Per  quanto
             riguarda, invece, le forniture ed i servizi il comma 1 dell’art. 314 disponeva che
             la verifica di conformità della prestazione fossa condotta dal DEC a meno che
             il RUP non avesse accertato che essa era da considerarsi particolarmente com-
             plessa sotto il profilo tecnologico oppure necessitante di una pluralità di com-
             petenze diverse.

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