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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
500mila euro, mentre il comma 1 dell’art. 300 disponeva che nel caso di appalti
di forniture e servizi la funzione di DEC fosse svolta dal RUP per appalti di
importo inferiore a 500mila euro, a meno di diversa indicazione della stazione
appaltante (comma 5 dell’art. 272). Gli stessi articoli disponevano che per
appalti di importo superiore a 500mila euro le due funzioni dovevano essere
svolte da soggetti diversi. L’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. modifica significa-
tivamente tale impostazione per gli appalti di lavori in quanto la lett. d) del
comma 6 prevede che sia il RUP a verificare i progetti dei lavori di importo
inferiore a un milione di euro. Considerando però che il successivo comma 7
specifica l’incompatibilità dello svolgimento dell’attività di verifica con quella di
DL, ne consegue che il RUP non può di fatto più svolgere la funzione di DL
dovendo verificare il progetto che lo stesso DL è chiamato a far eseguire all’ap-
paltatore.
Le Linee Guida dell’ANAC sul RUP specificano che RUP e DL non pos-
sono coincidere solo per lavori di speciale complessità o di importo superiore
a un milione e mezzo ma, contemporaneamente, confermano l’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 26 comma 6, lett. d) e comma 7 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.
Le stesse Linee Guida dell’ANAC sul RUP confermano il limite dei
500mila euro nel caso di forniture e servizi, oltre i quali lo stesso soggetto non
può svolgere entrambe le funzioni. Per quanto attiene, invece, la coincidenza
delle figure di DL, o DEC, e collaudatore, va osservato che per quanto riguar-
da i lavori l’art. 237 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. prevedeva che il DL emettesse
il Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del collaudo per lavori
sino alla soglia individuata dal comma 3 dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i., pari a un milione, mentre per importi superiori la stazione appaltante
doveva nominare, ai sensi dell’art. 216, uno o più collaudatori (fino ad un mas-
simo di tre), già in corso d’opera nel caso di lavori complessi. Per quanto
riguarda, invece, le forniture ed i servizi il comma 1 dell’art. 314 disponeva che
la verifica di conformità della prestazione fossa condotta dal DEC a meno che
il RUP non avesse accertato che essa era da considerarsi particolarmente com-
plessa sotto il profilo tecnologico oppure necessitante di una pluralità di com-
petenze diverse.
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