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PAOLO PERCO
107 si limita a stabilire genericamente che tale danno va quantificato sulla base
di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile, mentre l’art. 160 dell’abrogato
d.P.R. 207/2010 s.m.i. esplicitava la modalità di calcolo del danno. A questo
proposito si osserva che, per evitare che in caso di contenzioso la modalità di
calcolo del danno non risulti indeterminata, è di grande importanza inserire nel
capitolato speciale d’appalto una specifica disposizione a riguardo. Questa
disposizione capitolare, inoltre, dovrebbe specificare anche le modalità con cui
l’appaltatore deve agire nel caso in cui ritenga cessate le cause che hanno deter-
minato la sospensione senza che sia stata disposta la ripresa dei lavori da parte
dell’amministrazione.
A questo proposito, le Linee Guida dell’ANAC sul DL al punto 7.4 trat-
tano della sospensione dei lavori, confermando che il contratto deve compren-
dere una clausola con la quale quantificare il risarcimento dovuto all’appaltatore
in caso di sospensione illegittima e descrivendo le modalità con cui deve agire
l’appaltatore in caso ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospen-
sione. Anche le Linee Guida dell’ANAC sul DEC al punto 4.6 trattano i mede-
simi argomenti, ad eccezione del comportamento che deve tenere l’appaltatore
nel caso ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione. Anche
in tal caso, pertanto, pare opportuno integrare le Linee Guida provvedendo ad
inserire nel capitolato speciale d’appalto la necessaria disposizione.
d. La proroga
Con la proroga il contratto d’appalto è esposto soltanto ad un prolunga-
mento della sua durata a parità di patti, prezzi e condizioni. L’applicazione della
proroga ha motivazioni e conseguenze molto diverse nel caso l’appalto riguardi
un lavoro, e quindi l’esecuzione di un’opera, piuttosto che la fornitura di un
bene o lo svolgimento di un servizio che presuppone un risultato finale, quale
ad esempio un servizio di progettazione, o invece riguardi lo svolgimento di un
servizio continuativo, quale ad esempio un servizio di manutenzione o un ser-
vizio mensa. Nel primo caso, infatti, la proroga può essere concessa dalla sta-
zione appaltante all’appaltatore perché quest’ultimo non è riuscito a terminare
la prestazione entro i tempi contrattuali, per motivi da lui non dipendenti.
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