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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Questo articolo dettaglia i casi in cui il DL, o il DEC, nonché il RUP, pos-
sono disporre la sospensione, totale o parziale, della prestazione, al di fuori dei
quali l’appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, e dispone la
redazione in contraddittorio di una specifico verbale. Il verbale deve riportare
la causa che ha determinato la sospensione, lo stato di avanzamento della pre-
stazione e le eventuali attrezzature, mezzi e materiali dell’appaltatore presenti al
momento della sospensione. Risulta di particolare importanza, inoltre, che il
DL, o il DEC, individui anche le eventuali cautele da adottare per poter ripren-
dere successivamente le prestazioni senza ulteriori oneri, ivi incluso l’allontana-
mento di eventuali attrezzature in esubero, ordinando all’appaltatore la loro ese-
cuzione e dandone conto nello stesso verbale. La convenienza per la stazione
appaltante nella redazione di un simile verbale è evidente in quanto limita dra-
sticamente la possibilità per l’appaltatore di avanzare in una fase successiva pos-
sibili richieste economiche legate sia all’immobilizzazione di attrezzature, sia ad
eventuali maggiori costi legati alla ripresa delle attività. Non appena sono venu-
te meno le cause che hanno generato la sospensione, il DL, o il DEC, deve tem-
pestivamente informare il RUP che dispone la ripresa dei lavori individuando il
nuovo termine contrattuale. Il DL o DEC devono quindi ordinare la ripresa
della prestazione e redigere un apposito verbale di ripresa, anch’esso in contrad-
dittorio, nel quale è importante riportare il nuovo termine contrattuale. Ai sensi
del secondo periodo del comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l’appaltatore deve
iscrivere eventuali contestazioni relative alla sospensione sui relativi verbali di
sospensione e di ripresa, a pena di decadenza. Questa previsione ha il grande
pregio di consentire alla stazione appaltante di conoscere immediatamente, e
quindi poter controdedurre tempestivamente, eventuali richieste dell’appaltatore
relative alla sospensione.
L’appaltatore può richiedere lo scioglimento dal contratto solo se la
sospensione, o le sospensioni se più di una, durano un periodo di tempo supe-
riore ad un quarto della durata complessiva contrattuale o comunque più di sei
mesi. Solo in questo caso, se la stazione appaltante non concede lo scioglimen-
to, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In merito alla risar-
cibilità del danno all’appaltatore in caso di sospensione dovuta a motivazioni
diverse da quelle ora elencate all’art. 107, va osservato che il comma 6 dell’art.
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