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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
                                     DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50


                  Questo articolo dettaglia i casi in cui il DL, o il DEC, nonché il RUP, pos-
             sono disporre la sospensione, totale o parziale, della prestazione, al di fuori dei
             quali l’appaltatore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, e dispone la
             redazione in contraddittorio di una specifico verbale. Il verbale deve riportare
             la causa che ha determinato la sospensione, lo stato di avanzamento della pre-
             stazione e le eventuali attrezzature, mezzi e materiali dell’appaltatore presenti al
             momento della sospensione. Risulta di particolare importanza, inoltre, che il
             DL, o il DEC, individui anche le eventuali cautele da adottare per poter ripren-
             dere successivamente le prestazioni senza ulteriori oneri, ivi incluso l’allontana-
             mento di eventuali attrezzature in esubero, ordinando all’appaltatore la loro ese-
             cuzione e dandone conto nello stesso verbale. La convenienza per la stazione
             appaltante nella redazione di un simile verbale è evidente in quanto limita dra-
             sticamente la possibilità per l’appaltatore di avanzare in una fase successiva pos-
             sibili richieste economiche legate sia all’immobilizzazione di attrezzature, sia ad
             eventuali maggiori costi legati alla ripresa delle attività. Non appena sono venu-
             te meno le cause che hanno generato la sospensione, il DL, o il DEC, deve tem-
             pestivamente informare il RUP che dispone la ripresa dei lavori individuando il
             nuovo termine contrattuale. Il DL o DEC devono quindi ordinare la ripresa
             della prestazione e redigere un apposito verbale di ripresa, anch’esso in contrad-
             dittorio, nel quale è importante riportare il nuovo termine contrattuale. Ai sensi
             del secondo periodo del comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l’appaltatore deve
             iscrivere eventuali contestazioni relative alla sospensione sui relativi verbali di
             sospensione e di ripresa, a pena di decadenza. Questa previsione ha il grande
             pregio di consentire alla stazione appaltante di conoscere immediatamente, e
             quindi poter controdedurre tempestivamente, eventuali richieste dell’appaltatore
             relative alla sospensione.
                  L’appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  dal  contratto  solo  se  la
             sospensione, o le sospensioni se più di una, durano un periodo di tempo supe-
             riore ad un quarto della durata complessiva contrattuale o comunque più di sei
             mesi. Solo in questo caso, se la stazione appaltante non concede lo scioglimen-
             to, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In merito alla risar-
             cibilità del danno all’appaltatore in caso di sospensione dovuta a motivazioni
             diverse da quelle ora elencate all’art. 107, va osservato che il comma 6 dell’art.

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