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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
È quindi importante, tranne che per le prestazioni più semplici o di esclu-
siva fornitura di prodotti standardizzati, che l’avvio della prestazione non coin-
cida con la semplice sottoscrizione del contratto, o con la ricezione da parte del-
l’appaltatore della lettera di affidamento, ma avvenga in un momento successi-
vo, preferibilmente sul luogo dove la prestazione sarà svolta, alla presenza sia
del DL, o del DEC, sia dell’appaltatore. In tale occasione è importante che l’ap-
paltatore prenda visione dei luoghi e delle specifiche condizioni in cui si svolgerà
la prestazione, nonché dei fatti e delle circostanze che potrebbero influenzarne
l’esecuzione, e che, al termine della consegna, venga redatto in contraddittorio
un apposito verbale di consegna. L’appaltatore deve riportare sul verbale even-
tuali contestazioni in merito allo stato dei luoghi o ad altre circostanze che, a sua
detta, gli impedirebbero di svolgere la prestazione come da lui previsto in fase di
offerta. La redazione di questo verbale, e il conseguente obbligo per l’appaltatore
di iscrivervi eventuali contestazioni, oltre che essere utile ai fini della normativa
sulla sicurezza, consente alla stazione appaltante di conoscere tempestivamente
il contenuto di eventuali contestazioni, limitando al contempo la possibilità per
l’appaltatore di sollevare in corso di esecuzione dell’appalto contestazioni legate
ai luoghi ed alle condizioni ambientali in cui si svolge la prestazione.
L’abrogato d.P.R. 207/2010 s.m.i. dedicava al momento della consegna gli
artt. 153, 154 e 155 per gli appalti di lavori e gli artt. 303 e 304 per gli appalti di
forniture e servizi. L’art. 154 richiedeva la redazione del verbale sopra descritto,
mentre l’art. 303, sebbene non obbligasse alla redazione del verbale, al comma
2, prevedeva la possibilità di redigere il verbale di avvio, i cui contenuti erano
dettagliati al successivo art. 304.
Tutti questi articoli dettagliavano le modalità delle operazioni di consegna,
l’eventualità in cui l’appaltatore non si fosse presentato, l’obbligo per l’appalta-
tore di iscrivere sul verbale eventuali contestazioni. Attualmente, il quarto
periodo del comma 5 dell’art. 107 “sospensione” del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che
conferma l’obbligo per l’appaltatore di ultimare i lavori nei termini contrattuali,
dà per scontata l’esistenza di un verbale di consegna, senza tuttavia fornire alcu-
na indicazione in merito. Le Linee Guida dell’ANAC sul DL trattano sintetica-
mente la consegna dei lavori al punto 6.2, specificando i contenuti minimi del
verbale di consegna.
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