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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
In questo caso a seguito della concessione della proroga l’oggetto del con-
tratto, e quindi l’importo, non viene modificato, mentre varia il tempo concesso
all’appaltatore per completare la prestazione. Al contrario, nel caso l’appalto
riguardi un servizio continuativo, la proroga, ovvero l’aumento del tempo con-
trattuale, comporterà anche la variazione dell’importo del contratto, perché il
servizio sarà svolto per un tempo superiore a quello originariamente previsto.
La proroga relativa ad un appalto di lavori era disciplinata dai commi 8, 9 e 10
dell’art. 159 dell’abrogato d.P.R. 207/2010 s.m.i. che stabilivano sia la modalità
con la quale l’appaltatore poteva avanzare la richiesta di proroga nel caso, per
cause a lui non imputabili, non fosse stato in grado di ultimare i lavori nel ter-
mine fissato, sia i termini entro i quali il RUP, sentito il DL, doveva rispondere.
Queste disposizioni sono state ora riprese dai primi tre periodi del comma 5
dell’art. 107 “sospensione” del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Inoltre, il successivo
comma 7 estende tali disposizioni, per quanto compatibili, anche ai contratti di
forniture e di servizi.
Per consentire al DL ed al DEC un’efficacie gestione di tale situazione in
fase di esecuzione del contratto, si ritiene comunque opportuno completare tale
previsione normativa con specifiche disposizioni operative nel capitolato spe-
ciale d’appalto, in particolare relative alle motivazioni, alle modalità ed ai termini
entro i quali l’appaltatore deve avanzare la richiesta di proroga.
Per quanto riguarda, invece, la proroga relativa ad una prestazione conti-
nuativa, il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. introduce delle novità rispetto al previgente
corpo normativo. In particolare, al comma 11 dell’art. 106 “modifica di contrat-
ti durante il periodo di efficacia” dispone che la durata del contratto può essere
modificata solo se è stata prevista nel bando e nei documenti di gara una opzio-
ne di proroga.
La proroga, inoltre, deve essere limitata al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. Diviene di grande importanza, quindi, nella fase progettuale della
prestazione, prevedere tale opzione in quanto, in sua assenza, la proroga non
potrà essere utilizzata nemmeno nelle more del completamento di una nuova
procedura di scelta del contraente. Peraltro, va ricordato che quand’anche pre-
vista nei documenti di gara, la proroga è comunque soggetta alle previsioni di
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