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PAOLO PERCO
a)), le prestazioni supplementari (comma 1 lett. b)), le varianti vere e proprie
(comma 1 lett. c)), la sostituzione dell’appaltatore (comma 1 lett. d)), le modifi-
che dovute a errori progettuali (comma 2), le proroghe (comma 11), la cessione
dei crediti (comma 13). L’ampiezza dell’articolo non consente di trattare tutte
le fattispecie sopra richiamate con il dovuto approfondimento, per cui ci si limi-
terà a trattare quelle più intimamente legate alla gestione operativa della fase di
esecuzione del contratto, ovvero la revisione dei prezzi e la variante in corso
d’opera. Per quanto riguarda le altre fattispecie trattate dall’art. 107, si consiglia
una comparazione di tale articolo con le disposizioni previgenti allo scopo di
individuare ulteriori disposizioni eventualmente ritenute utili, che potranno
essere inserite nel capitolato speciale d’appalto per meglio regolare queste fatti-
specie nella fase di esecuzione del contratto.
L’adeguamento dei prezzi per gli appalti di lavori era in precedenza disci-
plinato dai commi dal 2 al 6-bis dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Questa
disciplina escludeva la possibilità di applicare l’art. 1664 del Codice Civile e defi-
niva uno specifico meccanismo, il cosiddetto “prezzo chiuso”, per individuare
l’eventuale adeguamento da riconoscere all’appaltatore. Questo adeguamento
corrispondeva ad una percentuale dell’importo del contratto la cui entità era
definita con specifico decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
solo all’avverarsi delle specifiche condizioni disciplinate al comma 3.
Queste condizioni non si sono mai avverate e quindi il relativo decreto
non è mai stato emanato. Inoltre, i commi 4 e seguenti prevedevano un mecca-
nismo per l’eventuale adeguamento dei prezzi dei singoli materiali da costruzio-
ne previsti nel contratto di appalto, qualora, per effetto di circostanze eccezio-
nali, i prezzi di questi materiali avessero subito variazioni in aumento o in dimi-
nuzione superiori al dieci per cento rispetto ai prezzi rilevati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta da parte
dell’appaltatore. Il comma 6-bis richiedeva che l’appaltatore, a pena di decaden-
za, presentasse l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla pubblica-
zione nella G.U. del decreto ministeriale.
Per quanto riguarda, invece, gli appalti di forniture e servizi, ad esecuzione
periodica o continuativa, l’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. prevedeva l’obbligo
che il relativo contratto contenesse una specifica clausola di revisione del prezzo.
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