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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
                                     DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50


             cui la norma ora inserisce espressamente, oltre che la sopravvenienza di nuove
             disposizioni legislative o regolamentari, anche quella di provvedimenti di auto-
             rità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti), ed al successivo comma 2
             che tratta delle modifiche conseguenti ad errori progettuali. Il D.Lgs. 50/2016
             s.m.i. prevede anche dei limiti economici al valore delle modifiche oltre i quali
             è comunque necessario procedere alla risoluzione del contratto ai sensi della
             lett. b) del comma 1 del successivo art. 108, in precedenza previsti dal comma
             4 dell’art. 132 unicamente nel caso di errore progettuale.
                  In particolare, le modifiche di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 107 sono
             ammesse, ai sensi del comma 7, solo se non superano il cinquanta per cento del
             valore  del  contratto,  mentre  le  modifiche  dovute  all’errore  progettuale  sono
             ammesse solo se non superano le soglie di cui all’art. 35 e, comunque, il dieci per
             cento del valore contratto nel caso di forniture e servizi ed il quindici per cento
             nel caso di lavori. Inoltre, le modifiche non possono comunque essere ammesse
             se risultano sostanziali ai sensi della lett. e) del comma 1 dell’art. 106.
                  Risulta, pertanto, di grande importanza verificare sempre che l’importo
             economico della modifica non comporti il superamento della soglia economica
             sulla base della quale è stata individuata la procedura di scelta del contraente
             adottata per affidare l’appalto. Per quanto riguarda il procedimento amministra-
             tivo volto all’approvazione delle modifiche contrattuali, il comma 1 dell’art. 107
             si limita a stabilire che le modifiche “devono essere autorizzate dal RUP con le
             modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipen-
             de”. Non vengono quindi fornite indicazioni sul procedimento autorizzativo
             delle varianti che in precedenza erano contenute, per quanto riguarda gli appalti
             di lavori, nell’art. 161 del d.P.R. 207/2010 s.m.i.
                  Su tale aspetto intervengono però sia le Linee Guida dell’ANAC sul DL al
             punto 7.3, sia quelle sul DEC al punto 4.5. Entrambe le Linee Guida infatti, pur
             senza  riproporre  la  precisa  sequenza  del  procedimento  approvativo  disposta
             dall’art. 161, e rimandando, per le modalità di autorizzazione da parte del RUP,
             all’ordinamento della stazione appaltante richiamato dal comma 1 dell’art. 106,
             prevedono che il DL, o il DEC, debba proporre al RUP la modifica indicandone
             i motivi in apposita relazione e specificano la responsabilità di tali soggetti per
             eventuali prestazioni svolte dall’appaltatore senza preventiva autorizzazione.

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