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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
cui la norma ora inserisce espressamente, oltre che la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari, anche quella di provvedimenti di auto-
rità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti), ed al successivo comma 2
che tratta delle modifiche conseguenti ad errori progettuali. Il D.Lgs. 50/2016
s.m.i. prevede anche dei limiti economici al valore delle modifiche oltre i quali
è comunque necessario procedere alla risoluzione del contratto ai sensi della
lett. b) del comma 1 del successivo art. 108, in precedenza previsti dal comma
4 dell’art. 132 unicamente nel caso di errore progettuale.
In particolare, le modifiche di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 107 sono
ammesse, ai sensi del comma 7, solo se non superano il cinquanta per cento del
valore del contratto, mentre le modifiche dovute all’errore progettuale sono
ammesse solo se non superano le soglie di cui all’art. 35 e, comunque, il dieci per
cento del valore contratto nel caso di forniture e servizi ed il quindici per cento
nel caso di lavori. Inoltre, le modifiche non possono comunque essere ammesse
se risultano sostanziali ai sensi della lett. e) del comma 1 dell’art. 106.
Risulta, pertanto, di grande importanza verificare sempre che l’importo
economico della modifica non comporti il superamento della soglia economica
sulla base della quale è stata individuata la procedura di scelta del contraente
adottata per affidare l’appalto. Per quanto riguarda il procedimento amministra-
tivo volto all’approvazione delle modifiche contrattuali, il comma 1 dell’art. 107
si limita a stabilire che le modifiche “devono essere autorizzate dal RUP con le
modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipen-
de”. Non vengono quindi fornite indicazioni sul procedimento autorizzativo
delle varianti che in precedenza erano contenute, per quanto riguarda gli appalti
di lavori, nell’art. 161 del d.P.R. 207/2010 s.m.i.
Su tale aspetto intervengono però sia le Linee Guida dell’ANAC sul DL al
punto 7.3, sia quelle sul DEC al punto 4.5. Entrambe le Linee Guida infatti, pur
senza riproporre la precisa sequenza del procedimento approvativo disposta
dall’art. 161, e rimandando, per le modalità di autorizzazione da parte del RUP,
all’ordinamento della stazione appaltante richiamato dal comma 1 dell’art. 106,
prevedono che il DL, o il DEC, debba proporre al RUP la modifica indicandone
i motivi in apposita relazione e specificano la responsabilità di tali soggetti per
eventuali prestazioni svolte dall’appaltatore senza preventiva autorizzazione.
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