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PAOLO PERCO
In ragione dell’importanza che riveste l’istituto delle varianti, e più in gene-
rale delle modifiche al contratto, risulta comunque di grande importanza com-
pletare quanto previsto dalle Linee Guida con le ulteriori disposizioni che, in
funzione del tipo di appalto, consentano di disciplinare rigorosamente il loro
percorso approvativo. La naturale collocazione di tali disposizioni, che potreb-
bero essere derivate anche dall’art. 161 del d.P.R. 207/2010 s.m.i., risulta essere
ovviamente l’ordinamento della stazione appaltante richiamato dal comma 1
dell’art. 106. Tuttavia, a prescindere dall’esistenza di tale ordinamento, per assi-
curare comunque che l’appaltatore sia a conoscenza della procedura autorizza-
tiva correlata ad una eventuale modifica contrattuale in fase di esecuzione, è
comunque opportuno che tali disposizioni siano riportate anche nel capitolato
speciale d’appalto. Da ultimo, va ricordato che le previgenti disposizioni relative
al cosiddetto “sesto quinto” sono confermate dal comma 12 dell’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. L’appaltatore è quindi tenuto ad eseguire agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto un aumento o una diminuzione della presta-
zione contrattuale sino al valore di un quinto dell’importo del contratto.
Entrambe le Linee Guida dell’ANAC disciplinano il procedimento da seguire
per dare corso alla modifica contrattuale sia in questo caso, sia nel caso in cui
l’importo della modifica superi il quinto dell’importo del contratto.
h. I nuovi prezzi
Le modifiche al contratto trattate al paragrafo precedente potrebbero
comportare l’introduzione di nuove prestazioni non previste contrattualmente.
In tal caso sorge il problema di individuare il corrispondente valore economico
da corrispondere all’appaltatore. Questa operazione risulta spesso complessa in
quanto l’interesse dell’appaltatore e della stazione appaltante divergono. In tal
caso risulta di particolare importanza disporre di un quadro normativo che defi-
nisca le regole da seguire per l’individuazione del prezzo unitario della nuova
prestazione. Nel caso di appalti di lavori questa esigenza era soddisfatta con
l’art. 163 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. Le disposizioni in esso contenute sono state
ora integralmente riprese al punto 7.3.1.6 delle Linee Guida sul DL dell’ANAC
Esse indicano quale primo riferimento l’elenco prezzi unitari della stazione
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