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PAOLO PERCO



                    In ragione dell’importanza che riveste l’istituto delle varianti, e più in gene-
               rale delle modifiche al contratto, risulta comunque di grande importanza com-
               pletare quanto previsto dalle Linee Guida con le ulteriori disposizioni che, in
               funzione del tipo di appalto, consentano di disciplinare rigorosamente il loro
               percorso approvativo. La naturale collocazione di tali disposizioni, che potreb-
               bero essere derivate anche dall’art. 161 del d.P.R. 207/2010 s.m.i., risulta essere
               ovviamente l’ordinamento della stazione appaltante richiamato dal comma 1
               dell’art. 106. Tuttavia, a prescindere dall’esistenza di tale ordinamento, per assi-
               curare comunque che l’appaltatore sia a conoscenza della procedura autorizza-
               tiva correlata ad una eventuale modifica contrattuale in fase di esecuzione, è
               comunque opportuno che tali disposizioni siano riportate anche nel capitolato
               speciale d’appalto. Da ultimo, va ricordato che le previgenti disposizioni relative
               al cosiddetto “sesto quinto” sono confermate dal comma 12 dell’art. 106 del
               D.Lgs. 50/2016 s.m.i. L’appaltatore è quindi tenuto ad eseguire agli stessi patti,
               prezzi e condizioni del contratto un aumento o una diminuzione della presta-
               zione  contrattuale  sino  al  valore  di  un  quinto  dell’importo  del  contratto.
               Entrambe le Linee Guida dell’ANAC disciplinano il procedimento da seguire
               per dare corso alla modifica contrattuale sia in questo caso, sia nel caso in cui
               l’importo della modifica superi il quinto dell’importo del contratto.


               h. I nuovi prezzi


                    Le  modifiche  al  contratto  trattate  al  paragrafo  precedente  potrebbero
               comportare l’introduzione di nuove prestazioni non previste contrattualmente.
               In tal caso sorge il problema di individuare il corrispondente valore economico
               da corrispondere all’appaltatore. Questa operazione risulta spesso complessa in
               quanto l’interesse dell’appaltatore e della stazione appaltante divergono. In tal
               caso risulta di particolare importanza disporre di un quadro normativo che defi-
               nisca le regole da seguire per l’individuazione del prezzo unitario della nuova
               prestazione. Nel caso di appalti di lavori questa esigenza era soddisfatta con
               l’art. 163 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. Le disposizioni in esso contenute sono state
               ora integralmente riprese al punto 7.3.1.6 delle Linee Guida sul DL dell’ANAC
               Esse  indicano  quale  primo  riferimento  l’elenco  prezzi  unitari  della  stazione

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