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PAOLO PERCO



               appalti di lavori, specificando che le variazioni di prezzo possono essere rico-
               nosciute sulla base dei prezziari di cui all’art. 23, comma 7, dello stesso D.Lgs.
               50/2016 s.m.i. solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
               originario e comunque in misura pari alla metà. Il citato comma 7 richiama uni-
               camente i prezzari predisposti dalla regioni e dalle province autonome di con-
               certo con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
               sporti, ove esistenti. Ovviamente, la stazione appaltante può utilizzare anche un
               diverso prezzario di riferimento se i prezzi unitari in esso contenuti sono mag-
               giormente aderenti alle lavorazioni previste nel progetto, ma dovrà comunque
               disciplinare con attenzione l’eventuale clausola di revisione dei prezzi che, a sua
               volta,  non  potrà  trascurare  le  limitazioni  al  riconoscimento  di  cui  al  quarto
               periodo della lettera a) del comma 1 dell’art. 106. Comunque, considerato che,
               in generale, i prezzari delle stazioni appaltanti presentano una forte “inerzia”
               resistente all’aggiornamento, l’ipotesi che essi nel corso della tipica durata che
               può essere immaginata per una lavoro pubblico possano presentare variazioni
               superiori al dieci per cento pare piuttosto remota. Ciò non toglie che è assolu-
               tamente opportuno che la stazione appaltante disciplini attentamente questo
               aspetto nel capitolato speciale d’appalto, anche per escludere il ricorso all’art.
               1664 del Codice Civile.
                    Le variazioni al contratto, o varianti in corso d’opera, erano in precedenza
               regolate dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dagli artt. 161 e 311 del d.P.R.
               207/2010 s.m.i. In particolare, l’art. 132 individuava i casi in cui era possibile
               ricorrere ad una variazione del contratto, mentre l’art. 161 disciplinava dettaglia-
               tamente, per i lavori, i soggetti coinvolti e le modalità operative con cui propor-
               re, istruire e approvare tali variazioni. L’art. 311 disciplinava invece, le variazioni
               al contratto per gli appalti di forniture e di servizi.
                    Tra le varianti rientravano espressamente anche le modifiche al contratto
               dovute a errore progettuale, come previsto dalla lett. e) del comma 1 dell’art.
               132.
                    Le varianti di cui al precedente art. 132 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. corri-
               spondono ora alle modifiche al contratto disciplinate alla lett. c) del comma 1
               dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel cui ambito rientrano quelle modifiche
               derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione (tra

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