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PAOLO PERCO
Per quanto riguarda la fase esecutiva dell’appalto, le difficoltà maggiori per
i soggetti preposti alla conduzione dell’appalto, a cui compete l’attività di veri-
fica sul rispetto della normativa (si veda Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio
2003, n. 6; Deliberazioni A.V.C.P. 3 settembre 2008, n. 35; 8 luglio 2010, n. 43;
23 marzo 2011, n. 39 e 10 aprile 2013, n. 13), sono la corretta individuazione
dell’oggetto del sub-contratto e la sua quantificazione economica. Infatti, atteso
che l’art. 105 pone dei precisi limiti alla parte di prestazione subappaltabile, così
come al ribasso sui prezzi di contratto che può essere applicato al subappalta-
tore, non è infrequente che l’appaltatore tenti di inquadrare una prestazione che
intende sub-affidare in una fattispecie diversa dal subappalto, al fine di aggirare
le limitazioni sopra ricordate, anche se in realtà tale prestazione presenta le
caratteristiche di un vero e proprio subappalto.
Questo comportamento non è immune da conseguenze in quanto la con-
cessione di lavori in subappalto senza la necessaria autorizzazione della stazione
appaltante si configura come un reato penale, ai sensi della L. 646/1982 s.m.i.,
sia per l’appaltatore che per il subappaltatore. Il fenomeno elusivo descritto è
storicamente presente negli appalti di lavori, ma non può essere ormai trascu-
rato negli appalti di forniture e servizi, con particolare riferimento ai servizi con
carattere continuativo.
Complessivamente, la tematica del subappalto è di grande complessità e
non può quindi essere trattata in modo esaustivo nello spazio a disposizione.
Quanto segue, pertanto, vuole essere solamente un contributo per agevolare la
predisposizione di un capitolato speciale d’appalto che, ad integrazione dell’art.
105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., possa aiutare il RUP ed il DL nella gestione dei
sub-contratti nella fase di esecuzione dell’appalto.
Preliminarmente, va osservato che la lett. a) del comma 4 dell’art. 105 par-
rebbe attribuire alla stazione appaltante la facoltà di non consentire il subappal-
to negli atti di gara. Tuttavia, anche in ragione della poca chiarezza del disposto
normativo, è da ritenere che tale possibilità vada utilizzata con attenzione e,
soprattutto, che sia opportuno motivare adeguatamente nella determina a con-
trarre l’eventuale inserimento negli atti di gara del divieto, totale o parziale, di
ricorrere al subappalto.
Ciò premesso, già nella fase di progetto della prestazione va posta grande
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