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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Essa può comunque essere presa a riferimento anche per la redazione del
capitolato speciale di un appalto di forniture o servizi, con l’avvertenza che, in
funzione delle sue specifiche caratteristiche, le disposizioni previste potranno
essere anche significativamente semplificate.
l. I danni di forza maggiore
Nella fase di esecuzione del contratto non è da escludere la possibilità che
l’appaltatore possa subire danni alle opere ed alle forniture dovuti a cause di
forza maggiore. Poiché tale evenienza può costituire un grave ostacolo alla
regolare svolgimento della prestazione, essa è stata attentamente regolata nella
disciplina dei lavori pubblici, da ultimo con l’art. 166 del d.P.R. 207/2010 s.m.i.
che prevede che l’appaltatore in tali casi possa richiedere un risarcimento alla
stazione appaltante.
La finalità di tale regolamentazione deve essere ricercata nella volontà di
contenere il rischio per l’appaltatore, in ragione del perseguimento dell’interesse
pubblico primario costituito dalla realizzazione dell’opera nei termini previsti.
Condizione perché sorga il diritto dell’appaltatore al risarcimento è che l’evento
che ha causato il danno sia qualificabile come evento di forza maggiore, ricor-
dando che questa si configura unicamente quando può essere esclusa qualsiasi
responsabilità dell’appaltatore in ordine alla prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento.
In tal caso, l’art. 166 disponeva che poteva competere all’appaltatore un
risarcimento corrispondente ai lavori necessari per le riparazioni ed i rifacimenti
nei limiti consentiti dal contratto e a condizione che egli avesse denunciato il
danno al DL entro i termini previsti dal capitolato speciale d’appalto o, in difet-
to, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza del risarci-
mento stesso.
L’articolo, inoltre, disciplinava gli accertamenti a cui doveva tempestiva-
mente procedere il DL e richiedeva la predisposizione di un apposito verbale
alla presenza dell’appaltatore. Inoltre, il comma 3 specificava che l’appaltatore
non poteva sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori a seguito del danno,
tranne per le sole parti per le quali lo stato delle cose doveva rimanere inalterato
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