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PAOLO PERCO
valore delle lavorazioni subaffidate indicato nel subcontratto (valore che deve
essere indicato con riferimento ai prezzi del contratto d’appalto, ovvero al lordo
dell’eventuale ulteriore sconto applicato dal subappaltatore), all’individuazione
dell’importo sulla base del quale non solo individuare i requisiti di qualificazio-
ne che deve possedere il subappaltatore o cottimista, come già statuito dal-
l’abrogato comma 6 dell’art. 170 del d.P.R. 207/2010 s.m.i., ma anche verificare
il rispetto della quota massima subappaltabile.
L’elusione del regime autorizzativo del subappalto è spesso ottenuto con
un artificioso frazionamento della prestazione da eseguire tra diverse tipologie
di subcontratti. Una prestazione può, ad esempio, essere suddivisa nel nolo a
caldo del mezzo che la deve eseguire completo di operatore e nella fornitura del
materiale necessario, oppure, in alternativa, nel nolo a freddo del mezzo che la
deve eseguire, nel distacco del personale e nella fornitura del materiale necessa-
rio. Il DL ed il RUP, quindi, devono sempre verificare che la prestazione effet-
tivamente svolta in cantiere dall’eventuale personale distaccato e/o dall’attrez-
zatura e dai mezzi noleggiati non presenti, nella sostanza, le caratteristiche tipi-
che del subappalto. In tal caso, infatti, la situazione si configurerebbe come un
frazionamento artificioso di una singola prestazione al fine di eludere la disci-
plina del subappalto e sottrarla, quindi, al regime autorizzatorio
(Determinazione A.V.C.P. 3 settembre 2008, n. 35). Risulta opportuno, pertan-
to, che il capitolato speciale d’appalto contenga adeguate disposizioni anche per
contrastare l’artificioso frazionamento di prestazioni altrimenti soggette alla
disciplina del subappalto.
Da ultimo, si ritiene importante che il capitolato speciale d’appalto con-
tenga anche una disposizione che regoli le modalità con cui l’appaltatore deve
ottemperare all’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le comunicazioni
di tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto. Infatti, ancorché
questa disposizione fosse già presente all’ultimo periodo del comma 11 dell’art.
118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e sia stata ripresa nel comma 2 dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non è infrequente che ancora oggi alcuni appaltatori tra-
scurino di produrre tempestivamente tali comunicazioni.
La sintetica panoramica sin qui tratteggiata è, ovviamente, specificatamen-
te riferita agli appalti di lavori.
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