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PAOLO PERCO



               valore delle lavorazioni subaffidate indicato nel subcontratto (valore che deve
               essere indicato con riferimento ai prezzi del contratto d’appalto, ovvero al lordo
               dell’eventuale ulteriore sconto applicato dal subappaltatore), all’individuazione
               dell’importo sulla base del quale non solo individuare i requisiti di qualificazio-
               ne che deve possedere il subappaltatore o cottimista, come già statuito dal-
               l’abrogato comma 6 dell’art. 170 del d.P.R. 207/2010 s.m.i., ma anche verificare
               il rispetto della quota massima subappaltabile.
                    L’elusione del regime autorizzativo del subappalto è spesso ottenuto con
               un artificioso frazionamento della prestazione da eseguire tra diverse tipologie
               di subcontratti. Una prestazione può, ad esempio, essere suddivisa nel nolo a
               caldo del mezzo che la deve eseguire completo di operatore e nella fornitura del
               materiale necessario, oppure, in alternativa, nel nolo a freddo del mezzo che la
               deve eseguire, nel distacco del personale e nella fornitura del materiale necessa-
               rio. Il DL ed il RUP, quindi, devono sempre verificare che la prestazione effet-
               tivamente svolta in cantiere dall’eventuale personale distaccato e/o dall’attrez-
               zatura e dai mezzi noleggiati non presenti, nella sostanza, le caratteristiche tipi-
               che del subappalto. In tal caso, infatti, la situazione si configurerebbe come un
               frazionamento artificioso di una singola prestazione al fine di eludere la disci-
               plina  del  subappalto  e  sottrarla,  quindi,  al  regime  autorizzatorio
               (Determinazione A.V.C.P. 3 settembre 2008, n. 35). Risulta opportuno, pertan-
               to, che il capitolato speciale d’appalto contenga adeguate disposizioni anche per
               contrastare  l’artificioso  frazionamento  di  prestazioni  altrimenti  soggette  alla
               disciplina del subappalto.
                    Da ultimo, si ritiene importante che il capitolato speciale d’appalto con-
               tenga anche una disposizione che regoli le modalità con cui l’appaltatore deve
               ottemperare all’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le comunicazioni
               di tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto. Infatti, ancorché
               questa disposizione fosse già presente all’ultimo periodo del comma 11 dell’art.
               118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e sia stata ripresa nel comma 2 dell’art. 105 del
               D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non è infrequente che ancora oggi alcuni appaltatori tra-
               scurino di produrre tempestivamente tali comunicazioni.
                    La sintetica panoramica sin qui tratteggiata è, ovviamente, specificatamen-
               te riferita agli appalti di lavori.

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