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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
attenzione nella sua suddivisione in categorie (nel caso di lavori), o in prestazio-
ne principale e prestazioni secondarie (nel caso di forniture e servizi), perché
tale suddivisione, oltre che influenzare in modo determinante l’organizzazione
degli eventuali concorrenti associati (raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti), consente di ottenere già in fase di offerta una foto-
grafia più precisa delle eventuali sub-prestazioni che l’appaltatore intenderà
subappaltare, a tutto vantaggio della successiva attività di controllo.
Per quanto attiene, invece, il capitolato speciale d’appalto, è opportuno
che, nel caso di lavori, esso preveda ad integrazione di quanto previsto dall’art.
105 le disposizioni di seguito descritte. Tali disposizioni costituiscono infatti un
utile supporto per il DL ed il RUP nel confronto che potrebbe sorgere con l’ap-
paltatore in merito all’interpretazione da dare alla vigente disciplina sui subcon-
tratti.
In primo luogo il capitolato speciale d’appalto dovrebbe specificare le dif-
ferenze tra subappalto, cottimo, fornitura con posa in opera e nolo a caldo. Una
chiara descrizione delle diverse tipologie di subcontratti inserita nella documen-
tazione contrattuale, infatti, riduce la possibilità per l’appaltatore di proporre
l’inquadramento di una prestazione che egli intende subaffidare in una fattispe-
cie non coerente con il contenuto effettivo della prestazione stessa. Come sopra
ricordato, infatti, l’inquadramento della prestazione da subaffidare riveste gran-
de importanza in quanto mentre il subappalto, e il cottimo, sono soggetti ad
autorizzazione ed a specifiche limitazioni sulla quota sub-affidabile a terzi, la
fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, che non presentano le caratteri-
stiche di “contratto similare” di cui al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., non sono soggetti ad alcuna limitazione.
Il capitolato speciale d’appalto dovrà inoltre riportare la definizione di cot-
timo, in quanto tale fattispecie contrattuale, sebbene ancora richiamata nell’art.
105, non è più definita all’interno del vigente corpo normativo, in quanto il
d.P.R. 207/2010 s.m.i., che al comma 6 dell’art. 170 riportava la sua definizione,
è stato abrogato.
Sempre per le medesime motivazioni, è opportuno che il capitolato spe-
ciale d’appalto precisi che il valore degli eventuali materiali e/o mezzi d’opera
forniti dall’appaltatore al subappaltatore o cottimista, concorre, unitamente al
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