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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
                                     DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50


             di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei
             lavori e il certificato di conformità delle forniture e dei servizi potranno essere
             sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Purtroppo, il comma 8 dell’art.
             102 disciplina la fase transitoria nel solo caso dei lavori, in quanto richiama il
             comma 16 dell’art. 216 che conferma l’applicazione del titolo X della parte II
             del dell’abrogato d.P.R. 207/2010 s.m.i. Il comma 8 nulla dice, invece, in merito
             alla verifica di conformità degli appalti di forniture e servizi, in precedenza rego-
             lata  dal  titolo  IV  della  parte  IV  dello  stesso  d.P.R.  che  è  stato  ora  abrogato.
             Peraltro, nel caso di lavori, l’art. 237 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. per individuare i
             casi in cui il certificato di collaudo poteva essere sostituito dal certificato di rego-
             lare esecuzione richiamava il comma 3 dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. che
             è stato comunque abrogato. In tale situazione di incertezza pare ragionevole,
             comunque, continuare a utilizzare le soglie economiche indicate in quest’ultimo
             articolo in attesa dell’emanazione dello specifico decreto ministeriale. Per quan-
             to riguarda, invece, gli appalti di forniture e servizi, in attesa dell’emanazione del
             decreto, potrebbe risultare opportuno integrare il capitolato speciale d’appalto
             con le disposizioni necessarie a consentire di procedere alla verifica di confor-
             mità.  Un  tanto  ricordando  che,  ai  sensi  comma  2  dell’art.  102  del  D.Lgs.
             50/2016 s.m.i., nel caso di contratto sotto soglia il certificato di regolare esecu-
             zione dovrà essere rilasciato, diversamente che per i lavori, dal RUP.




             4. Conclusioni


                  Condizione necessaria, anche se non sufficiente, per assicurare che la con-
             duzione dell’appalto nella fase esecutiva non presenti particolari difficoltà, oltre
             all’ovvia presenza di un valido progetto della prestazione allegato al contratto,
             è che esso sia accompagnato da un capitolato speciale d’appalto contenente
             disposizioni chiare, esaustive e riferite a tutte le diverse situazioni che si posso-
             no presentare. Un capitolato speciale d’appalto con queste caratteristiche, i cui
             contenuti integrano efficacemente l’attuale corpo normativo e sono congruenti
             con le caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto costituisce, infatti,
             un valido strumento a disposizione del DL o DEC e del RUP per condurre

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