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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei
lavori e il certificato di conformità delle forniture e dei servizi potranno essere
sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Purtroppo, il comma 8 dell’art.
102 disciplina la fase transitoria nel solo caso dei lavori, in quanto richiama il
comma 16 dell’art. 216 che conferma l’applicazione del titolo X della parte II
del dell’abrogato d.P.R. 207/2010 s.m.i. Il comma 8 nulla dice, invece, in merito
alla verifica di conformità degli appalti di forniture e servizi, in precedenza rego-
lata dal titolo IV della parte IV dello stesso d.P.R. che è stato ora abrogato.
Peraltro, nel caso di lavori, l’art. 237 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. per individuare i
casi in cui il certificato di collaudo poteva essere sostituito dal certificato di rego-
lare esecuzione richiamava il comma 3 dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. che
è stato comunque abrogato. In tale situazione di incertezza pare ragionevole,
comunque, continuare a utilizzare le soglie economiche indicate in quest’ultimo
articolo in attesa dell’emanazione dello specifico decreto ministeriale. Per quan-
to riguarda, invece, gli appalti di forniture e servizi, in attesa dell’emanazione del
decreto, potrebbe risultare opportuno integrare il capitolato speciale d’appalto
con le disposizioni necessarie a consentire di procedere alla verifica di confor-
mità. Un tanto ricordando che, ai sensi comma 2 dell’art. 102 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., nel caso di contratto sotto soglia il certificato di regolare esecu-
zione dovrà essere rilasciato, diversamente che per i lavori, dal RUP.
4. Conclusioni
Condizione necessaria, anche se non sufficiente, per assicurare che la con-
duzione dell’appalto nella fase esecutiva non presenti particolari difficoltà, oltre
all’ovvia presenza di un valido progetto della prestazione allegato al contratto,
è che esso sia accompagnato da un capitolato speciale d’appalto contenente
disposizioni chiare, esaustive e riferite a tutte le diverse situazioni che si posso-
no presentare. Un capitolato speciale d’appalto con queste caratteristiche, i cui
contenuti integrano efficacemente l’attuale corpo normativo e sono congruenti
con le caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto costituisce, infatti,
un valido strumento a disposizione del DL o DEC e del RUP per condurre
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