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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Questa clausola faceva solitamente riferimento ad un indice di variazione
dei prezzi, quali ad esempio l’indice FOI dell’Istat. Il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
abroga integralmente questa disciplina e dispone unicamente, alla lett. a) del
comma 1 dell’art. 106, che le modifiche al contratto, a prescindere dal loro valo-
re monetario, possono essere accettate unicamente se già previste nel documen-
ti di gara iniziali “in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono com-
prendere clausole di revisione dei prezzi”. Queste ultime “fissano la portata e
la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alla quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi stan-
dard, ove definiti”. Rimane quindi in capo alla stazione appaltante la decisione,
da assumere già nella fase di progettazione in quanto va inserita negli atti di gara
e nel capitolato speciale d’appalto, se prevedere una eventuale clausola di revi-
sione prezzi e, in caso affermativo, stabilirne il meccanismo. In caso contrario
nessuna revisione del prezzo sarà ammessa in fase di esecuzione.
Nel caso di appalti di forniture e servizi continuativi le stazioni appaltanti
dovranno quindi prevedere clausole chiare e precise che individuino nel corso
dell’esecuzione i momenti in cui verificare l’avverarsi dei presupposti per con-
cedere la revisione, nonché le modalità di calcolo di tale verifica, avendo l’ac-
cortezza di fare riferimento a costi standard ove previsti. A questo proposito è
necessario porre attenzione alle altre eventuali procedure di scelta del contraen-
te che dovessero essere avviate dalla stessa stazione appaltante durante l’esecu-
zione del contratto e che dovessero comprendere anche prestazioni presenti
nell’appalto in corso.
In tal caso, infatti, non è da escludere che l’appaltatore conduca un con-
fronto tra i prezzi dei due appalti per richiedere un’eventuale revisione nel caso
il nuovo appalto preveda prezzi più alti.
È quindi importante che la stazione appaltante si doti formalmente di un
prezziario di riferimento a cui potranno attingere tutti i soggetti chiamati a
redigere i progetti delle prestazioni da porre a gara e che tale prezziario sia
annualmente aggiornato. Questo obbligo, che in passato era stabilito dal
comma 8 dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., non è stato ripreso dal D.Lgs.
50/2016 s.m.i. Proprio con riferimento ai prezziari, la lett. a) del comma 1 del-
l’art. 106 fornisce alcune ulteriori precisazioni solo per quanto riguarda gli
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