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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
                                     DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50


                  Questa clausola faceva solitamente riferimento ad un indice di variazione
             dei  prezzi,  quali  ad  esempio  l’indice  FOI  dell’Istat.  Il  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.
             abroga integralmente questa disciplina e dispone unicamente, alla lett. a) del
             comma 1 dell’art. 106, che le modifiche al contratto, a prescindere dal loro valo-
             re monetario, possono essere accettate unicamente se già previste nel documen-
             ti di gara iniziali “in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono com-
             prendere clausole di revisione dei prezzi”. Queste ultime “fissano la portata e
             la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alla quali esse possono
             essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi stan-
             dard, ove definiti”. Rimane quindi in capo alla stazione appaltante la decisione,
             da assumere già nella fase di progettazione in quanto va inserita negli atti di gara
             e nel capitolato speciale d’appalto, se prevedere una eventuale clausola di revi-
             sione prezzi e, in caso affermativo, stabilirne il meccanismo. In caso contrario
             nessuna revisione del prezzo sarà ammessa in fase di esecuzione.
                  Nel caso di appalti di forniture e servizi continuativi le stazioni appaltanti
             dovranno quindi prevedere clausole chiare e precise che individuino nel corso
             dell’esecuzione i momenti in cui verificare l’avverarsi dei presupposti per con-
             cedere la revisione, nonché le modalità di calcolo di tale verifica, avendo l’ac-
             cortezza di fare riferimento a costi standard ove previsti. A questo proposito è
             necessario porre attenzione alle altre eventuali procedure di scelta del contraen-
             te che dovessero essere avviate dalla stessa stazione appaltante durante l’esecu-
             zione del contratto e che dovessero comprendere anche prestazioni presenti
             nell’appalto in corso.
                  In tal caso, infatti, non è da escludere che l’appaltatore conduca un con-
             fronto tra i prezzi dei due appalti per richiedere un’eventuale revisione nel caso
             il nuovo appalto preveda prezzi più alti.
                  È quindi importante che la stazione appaltante si doti formalmente di un
             prezziario di riferimento a cui potranno attingere tutti i soggetti chiamati a
             redigere i progetti delle prestazioni da porre a gara e che tale prezziario sia
             annualmente  aggiornato.  Questo  obbligo,  che  in  passato  era  stabilito  dal
             comma 8 dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., non è stato ripreso dal D.Lgs.
             50/2016 s.m.i. Proprio con riferimento ai prezziari, la lett. a) del comma 1 del-
             l’art.  106  fornisce  alcune  ulteriori  precisazioni  solo  per  quanto  riguarda  gli

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