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LA GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L’EMANAZIONE
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
al DL la possibilità di prevedere nel certificato di ultimazione dei lavori l’asse-
gnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il com-
pletamento di lavorazioni di piccole entità del tutto marginali e non incidenti
sulla funzionalità dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comportava
l’inefficacia del certificato di ultimazione già rilasciato. L’ultimazione dei lavori
è ora trattata da parte del comma 5 dell’art. 107 “sospensione” del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. Il quarto periodo del comma 5 dispone, infatti, l’obbligo per
l’appaltatore di ultimare i lavori nei termini contrattuali mentre il quinto perio-
do stabilisce l’obbligo per l’appaltatore di comunicare tempestivamente l’ulti-
mazione dei lavori per iscritto al DL, il quale deve procedere subito alle neces-
sarie constatazioni in contraddittorio. Il successivo comma 7 stabilisce l’appli-
cazione di tali disposizioni, in quanto compatibili, anche ai contratti di forniture
e di servizi. Le Linee Guida dell’ANAC sul DL, al punto 8.2, riprendono quan-
to previsto dal comma 1 dell’art. 199 del d.P.R. 207/2010 s.m.i., prevedendo
quindi sia il tempestivo rilascio del certificato di ultimazione dei lavori da parte
del DL, sia la redazione del verbale di constatazione sullo stato dei lavori alla
data di scadenza contrattuale. La possibilità di prevedere nel certificato di ulti-
mazione dei lavori l’assegnazione all’appaltatore di un termine perentorio per il
completamento di lavorazioni di piccole entità non è stata invece ripresa e, con-
seguentemente, tutte le lavorazioni, nessuna esclusa, debbono ora essere con-
cluse prima che l’impresa possa comunicare l’ultimazione dei lavori.
Se formalmente tale principio è ineccepibile, non può essere sottaciuto
che la precedente disposizione consentiva al DL di disporre di uno strumento
flessibile per gestire le ultime modeste lavorazioni, anche non necessariamente
correlate alla realizzazione dell’opera (si pensi ad esempio allo sgombero del-
l’area o alla rimozione di qualche opera provvisionale), senza la necessità di
applicare immediatamente le penali contrattualmente previste per un eventuale
ritardo nella loro ultimazione. Nel nuovo contesto normativo, pertanto, risulta
importante che il capitolato speciale d’appalto definisca con precisione le lavora-
zioni e le attività che rientrano tra quelle contrattualmente previste e la cui man-
cata ultimazione, pertanto, comporta da un lato l’impossibilità di rilasciare il cer-
tificato di ultimazione lavori, dall’altro l’applicazione delle penali per la ritardata
ultimazione nel caso esse non siano completate entro la scadenza contrattuale.
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