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PAOLO PERCO
Esse rimandano al capitolato speciale d’appalto della stazione appaltante
sia per le modalità con cui essa deve avvenire sia per le eventuali penali in caso
di ritardata consegna per colpa della stazione appaltante e nulla dicono in meri-
to all’obbligo di iscrizione delle contestazioni. Anche le Linee Guida sul DEC
trattano sinteticamente dell’avvio della prestazione al punto 4.2, richiedendo
anch’esse la redazione di apposito verbale. Alla luce dei modesti contenuti delle
due Linee Guida in merito alla consegna della prestazione, risulta di particolare
importanza dettagliare le operazioni di consegna ed i contenuti del relativo ver-
bale nel capitolato speciale d’appalto.
Da ultimo, si ricorda che potrebbe risultare opportuno, per particolari pre-
stazioni, prevedere nel capitolato speciale d’appalto anche la possibilità di pro-
cedere a più consegne parziali della prestazione, con altrettanti verbali di avvio.
Il capitolato speciale d’appalto deve specificare che in caso di più consegne par-
ziali i termini contrattuali decorrono dall’ultimo verbale di avvio, come previsto
già dall’abrogato comma 11 dell’art. 159 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. Le Linee
Guida dell’ANAC del DL confermano tale previsione, subordinando però la
possibilità di procedere a consegne parziali proprio ad una esplicita disposizio-
ne del capitolato speciale di appalto.
c. La sospensione della prestazione
In corso di esecuzione dell’appalto può intervenire la necessità di sospen-
dere temporaneamente l’esecuzione di tutta la prestazione, o di parte di essa. Le
motivazioni possono essere le più varie e possono dipendere da cause impreve-
dibili ed indipendenti dalla stazione appaltante, da sopravvenute esigenze di
quest’ultima, dalla necessità di redigere una modifica al contratto, da ragioni di
pubblico interesse. Per evitare quindi che l’appaltatore possa avanzare richieste
economiche a seguito della sospensione, diviene importante disporre di precise
disposizioni che regolano tale evenienza. L’abrogato d.P.R. 207/2010 s.m.i.
disciplinava la sospensione degli appalti di lavori agli artt. 158 e 159 e quella
degli appalti di forniture e servizi all’art. 308 ed allo stesso art. 159, in quanto
compatibile. Gran parte dei loro contenuti sono stati ora ripresi dall’art. 107
“sospensione” del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
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