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PAOLO PERCO



                    Esse rimandano al capitolato speciale d’appalto della stazione appaltante
               sia per le modalità con cui essa deve avvenire sia per le eventuali penali in caso
               di ritardata consegna per colpa della stazione appaltante e nulla dicono in meri-
               to all’obbligo di iscrizione delle contestazioni. Anche le Linee Guida sul DEC
               trattano sinteticamente dell’avvio della prestazione al punto 4.2, richiedendo
               anch’esse la redazione di apposito verbale. Alla luce dei modesti contenuti delle
               due Linee Guida in merito alla consegna della prestazione, risulta di particolare
               importanza dettagliare le operazioni di consegna ed i contenuti del relativo ver-
               bale nel capitolato speciale d’appalto.
                    Da ultimo, si ricorda che potrebbe risultare opportuno, per particolari pre-
               stazioni, prevedere nel capitolato speciale d’appalto anche la possibilità di pro-
               cedere a più consegne parziali della prestazione, con altrettanti verbali di avvio.
               Il capitolato speciale d’appalto deve specificare che in caso di più consegne par-
               ziali i termini contrattuali decorrono dall’ultimo verbale di avvio, come previsto
               già dall’abrogato comma 11 dell’art. 159 del d.P.R. 207/2010 s.m.i. Le Linee
               Guida dell’ANAC del DL confermano tale previsione, subordinando però la
               possibilità di procedere a consegne parziali proprio ad una esplicita disposizio-
               ne del capitolato speciale di appalto.


               c. La sospensione della prestazione


                    In corso di esecuzione dell’appalto può intervenire la necessità di sospen-
               dere temporaneamente l’esecuzione di tutta la prestazione, o di parte di essa. Le
               motivazioni possono essere le più varie e possono dipendere da cause impreve-
               dibili  ed  indipendenti  dalla  stazione  appaltante,  da  sopravvenute  esigenze  di
               quest’ultima, dalla necessità di redigere una modifica al contratto, da ragioni di
               pubblico interesse. Per evitare quindi che l’appaltatore possa avanzare richieste
               economiche a seguito della sospensione, diviene importante disporre di precise
               disposizioni  che  regolano  tale  evenienza.  L’abrogato  d.P.R.  207/2010  s.m.i.
               disciplinava la sospensione degli appalti di lavori agli artt. 158 e 159 e quella
               degli appalti di forniture e servizi all’art. 308 ed allo stesso art. 159, in quanto
               compatibile. Gran parte dei loro contenuti sono stati ora ripresi dall’art. 107
               “sospensione” del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

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