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PAOLO PERCO



                    Il comma 2 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. conferma che i contratti
               pubblici sono soggetti a collaudo e, come già detto, demanda ad uno specifico
               decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti oltre che la definizione
               delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, l’individuazione dei casi in
               cui il certificato di collaudo dei lavori ed il certificato di conformità delle forni-
               ture e dei servizi potranno essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
               rilasciato rispettivamente dal DL nel caso di lavori, o dal RUP su proposta del
               DEC, se nominato, nel caso di forniture e servizi.
                    La nomina di tutte le figure citate (RUP, DL, DEC, Collaudatore) compete
               alla  stazione  appaltante.  Con  riferimento  al  momento  della  loro  nomina,  è
               importante ricordare che quella del DL e del DEC deve avvenire prima dell’av-
               vio della procedura di scelta del contraente. Al di là dell’obbligo normativo, che
               per il solo DL è disposto dal comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
               la motivazione va ricercata nel fatto che ciò consente un ulteriore livello di con-
               trollo sul progetto che sta per essere posto in gara, con particolare riferimento
               alla permanenza delle condizioni che consentono la realizzazione dell’opera. Il
               DL può infatti condurre un sopralluogo ed analizzare il progetto, verificando
               che lo stato di fatto dei luoghi e la viabilità di accesso consentano effettivamen-
               te di realizzare i lavori così come previsti nel progetto.
                    Ciò è di particolare importanza nel caso degli appalti di lavori, nei quali i
               tempi intercorrenti tra l’attività di progettazione e l’effettivo avvio della proce-
               dura possono essere anche molto lunghi e, di conseguenza, potrebbero essere
               nel  frattempo  accaduti  fatti  che  hanno  reso  non  più  realizzabile  l’opera  nei
               modi indicati nel progetto.
                    Ovviamente, tale condivisibile cautela potrebbe essere adottata anche per
               appalti di forniture e servizi quando l’importo dell’appalto e le sue caratteristi-
               che consigliano una preventiva valutazione del progetto da porre a base di gara
               da parte del DEC che sarà chiamato a dirigerlo.


               b. L’avvio della prestazione


                    Il momento della consegna della prestazione risulta di grande importanza
               per impostare correttamente la fase di esecuzione.

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