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ISABELLA IASELLI



               non punibile solo quando il suo intervento sia indiretto e marginale nella idea-
               zione ed esecuzione del fatto risolvendosi essenzialmente in una attività di con-
               trollo,  di  osservazione  e  di  contenimento  dell’altrui  azione  illecita;  mentre  è
               punibile come concorrente il soggetto che svolge una concreta attività di istiga-
               zione o comunque una attività avente efficacia determinate o concausale (sia
               essa materiale sia psichica) nella progettazione e commissione dei delitti.
                    La questione si pone perché in materia di reati contro la pubblica ammi-
               nistrazione, a differenza che in altri settori (si pensi alle norme sulla attività
               sotto copertura introdotte dal legislatore per i reati riguardanti il traffico di stu-
               pefacenti), l’istituto non è stato disciplinato.
                    La legislazione speciale ha dettato regole comuni che possono essere così
               sintetizzate:
                    - la natura propria e speciale delle scriminanti in esame (applicabili ai soli
               appartenenti alla polizia giudiziaria delle unità specializzate o nel caso del con-
               trasto al terrorismo internazionale agli ausiliari di cui questi si siano avvalsi ex
               art. 348, comma 4 c.p.p.);
                    -la necessità che l’operazione sia eseguita nell’ambito di un progetto inve-
               stigativo più ampio e sia autorizzata da particolari autorità, al fine di evitare ini-
               ziative di carattere personale potenzialmente pericolose e comunque, per evitare
               sovrapposizioni tra le indagini seguite dalle diverse forze di polizia giudiziaria;
                    - il nesso funzionale tra la condotta dell’operante e l’obiettivo dell’acquisi-
               zione di elementi di prova in ordine a reati che sono quelli espressamente pre-
               visti dalle norme che disciplinano le singole attività.
                    La discussione sulla possibilità di agire sotto copertura nel settore dei reati
               in materia di appalti pubblici non ha portato sino ad oggi alla approvazione di
               una normativa che consenta tale attività. E tuttavia, in base al principio della ati-
               picità delle prove, la stessa non deve ritenersi vietata qualora l’agente non con-
               corra in alcun modo nella commissione del reato ma si limiti a svolgere un’at-
               tività di mero spettatore.
                    In effetti la Corte di Cassazione nel pronunciarsi in tema di attività sotto
               copertura,  ha  affermato  che  l’azione  dell’agente  provocatore,  che  pure  non
               abbia agito nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 D.P.R. 9 ottobre 1990
               n. 309, non è punibile se si limita a disvelare un’intenzione criminale esistente,

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