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ISABELLA IASELLI



               e ss. c.p.p., relative alle intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni, e
               neppure il decreto motivato del P.M., viceversa indispensabile, ad esempio, per
               l’acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico. D’altronde, quando
               il legislatore ha inteso adeguare il codice di rito ai nuovi ritrovati della tecnica,
               è  intervenuto  emanando  specifiche  norme.  Si  pensi  all’art.  11  della  legge
               547/1993,  che  ha  introdotto  l’art.  266  bis,  il  quale  precisa  che  è  consentita
               ovviamente con le modalità e nei limiti di cui agli articoli precedenti l’intercet-
               tazione del flusso di comunicazioni relative a sistemi informatici e telematici,
               con riferimento ai reati ex art. 266 c.p.p. (oltre che per quelli commessi median-
               te impiego di tecnologie, appunto, informatiche o telematiche).
                    In conclusione, la localizzazione è una forma moderna di pedinamento,
               classica attività di indagine che spesso viene trascurata per i reati in esame, ma
               che può invece rilevarsi di estremo rilievo consentendo di individuare i contatti
               tra i soggetti indagati, i luoghi frequentati, le auto usate per gli incontri, anche
               ai fini di mirare, come sopra indicato, utili intercettazioni ambientali.




               5. La registrazione effettuata dal privato


                    Altra ipotesi è quella in cui la notizia derivi da una registrazione operata
               dal privato e presentata agli investigatori ancora prima che gli stessi siano stati
               investiti della questione.
                    La registrazione, infatti, costituisce una forma di memorizzazione fonica
               di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai
               fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p. (salvi gli
               eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fon-
               dino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi par-
               tecipi);  tale  registrazione,  infatti,  costituisce  prova  documentale  secondo  la
               disciplina dell’art. 234 c.p.p., che qualifica “documento” tutto ciò che rappre-
               senta “fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fono-
               grafia o qualsiasi altro mezzo”.
                    La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o median-
               te strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è

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