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LE TECNICHE DI INDAGINE VOLTE ALLA INDIVIDUAZIONE DI REATI
                                       NEGLI APPALTI PUBBLICI


             ma allo stato latente, fornendo solo l’occasione per concretizzare la stessa, e, quin-
             di, senza determinarla in modo essenziale (così Sezione Penale VI, dell’11 luglio
             2016, n. 28810 e ancora prima Sezione Penale III, del 3 maggio 2011, n. 751).
                  Si tratta di materia molto insidiosa.
                  È nota alle cronache la vicenda verificatasi nel 1995 di un agente-infiltrato
             per smascherare minacce e pressioni nei confronti della TAV spa (sigla di Treno
             Alta Velocità SpA) società del Gruppo Ferrovie dello Stato controllata intera-
             mente da Rete Ferroviaria Italiana e fondata appositamente per la pianificazio-
             ne, la progettazione e realizzazione di quelle linee ferroviarie ad alta velocità-
             alta capacità nelle principali tratte. A seguito di denuncia da parte del legale rap-
             presentante fu infiltrato un ufficiale dei carabinieri che assunse il ruolo di dele-
             gato della società per la gestione della tratta tra Napoli e Caserta ed in tale veste
             partecipò ad una serie di riunioni sia con funzionari pubblici sia con esponenti
             della criminalità organizzata, ricevendo richieste di tangenti da versare all’una ed
             all’altra parte.
                  Il caso suscitò molte polemiche e si concluse con l’assoluzione dei funzio-
             nari pubblici ritenendo il reato impossibile, dal momento che le richieste erano
             state avanzate nei confronti di un soggetto che non aveva in realtà il potere di
             soddisfarle.
                  Si tratta di un caso limite, perchè l’investigatore assunse egli stesso la qua-
             lifica di dipendente della società e quindi di persona offesa.
                  Tuttavia, diversa sarebbe stata probabilmente la conclusione se l’agente
             infiltrato si fosse limitato ad assistere, come mero collaboratore, alle riunioni
             tenute dall’effettivo delegato.
                  La vicenda insegna che lo strumento deve essere usato con molta cautela
             e sempre con la sola finalità di acquisire elementi da semplice spettatore e senza
             in alcun modo rivestire la qualifica di persona offesa o di provocatore.
                  Giova ricordare che con la legge 136 del 2010, in relazione agli impegni
             richiesti dalla Comunità Europea sono stati previsti: la delega al Governo per
             l’adozione di un codice Antimafia per rielaborare la normativa sulle misure di
             prevenzione e sulla gestione dei beni confiscati e sequestrati nonché sulla docu-
             mentazione antimafia; la tracciabilità dei flussi finanziari (pagamenti con codice
             identificativo di gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,

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