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GIUSEPPE SANTALUCIA



               soggetti partecipanti; è piuttosto necessario che si abbia prova che quel rappor-
               to di collegamento abbia realmente influito “sulla indipendenza e segretezza di
               elaborazione delle rispettive offerte”. Il rapporto di controllo o collegamento
               tra società costituisce la premessa di accordi occulti in violazione del principio
               di concorrenza, che siano lesivi del bene tutelato dalla norma di cui all’articolo
               353 c.p. mediante la forma tipica della frode o della collusione, e però occorre
               distinguere “la supposizione di un fatto dalla prova della sua effettiva verifica-
               zione.”
                    In questo contesto va letta la disposizione dell’articolo 48 del codice degli
               appalti che, dopo aver previsto il divieto di partecipazione alla gara in più di un
               raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
               partecipazione anche in forma individuale qualora il singolo operatore econo-
               mico partecipi anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
               dispone che, “in caso di inosservanza del divieto, si applica l’articolo 353 del
               codice penale” - comma 7 -. Il riferimento applicativo alla norma incriminatrice
               non pare allora poter essere inteso secondo un automatismo che la giurispru-
               denza di legittimità ha ampiamente valutato inaccettabile. La sussistenza del
               reato di turbata libertà degli incanti può essere affermata sempre che l’accerta-
               mento processuale consegni la prova di accordi occulti, facilitati certo da quel
               collegamento tra soggetti che condivisibilmente può già operare come motivo
               di esclusione.
                    Non occorre però, sempre ai fini della sussistenza del reato, che il risultato
               della gara sia stata effettivamente alterato. Come è stato più volte chiarito dalla
               Corte di cassazione, l’evento naturalistico può essere costituito oltre che dal-
               l’impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può veri-
               ficarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito
               sulla regolare procedura della gara medesima .
                                                           (8)
                    Non occorre pertanto che l’accordo collusivo abbia realizzato il fine di
               vantaggio per i suoi protagonisti, potendo già bastare, dato che la fattispecie è
               di pericolo, che abbia alterato l’andamento della gara.




               (8) - Cass., sez. VI, 27 settembre 2013, n. 41365, M., in C.E.D. Cass., n. 256276.

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