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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE
6. Tutela penale del segreto nelle procedure di gara
Il codice degli appalti ha cura di prevedere, sempre a beneficio della cor-
rettezza delle procedure di gara, il differimento dell’esercizio del diritto di
accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sia
nelle procedure aperte che in quelle ristrette e negoziate e nelle gare informali,
e ciò rispettivamente in relazione all’elenco degli offerenti e di quanti hanno
fatto richiesta di invito o hanno manifestato interesse, oltre che, in relazione
all’elenco dei soggetti invitati a presentare offerte.
L’esercizio del diritto di accesso è parimenti rinviato fino all’aggiudicazio-
ne per quel che attiene alle offerte e al provvedimenti di verifica dell’anomalia
dell’offerta. Sino alla scadenza del termine appena indicato, gli atti non possono
esseri comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
La violazione delle prescrizioni richiamate - precisa l’articolo 53 comma 3
- rileva nei confronti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio
come reato di rivelazione dei segreti di ufficio.
Non si tratta allora di una mera regolazione delle modalità di esercizio del
diritto di accesso, perché su quei contenuti il codice degli appalti, richiamando
la norma incriminatrice di cui all’articolo 326 codice penale, pone un vincolo di
segretezza.
Occorre, infatti, tener presente che per consolidata giurisprudenza di
legittimità, “oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio
sono solo le notizie d’ufficio coperte da segreto e cioè quelle sottratte alla
divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque per legge, per
regolamento o dalla natura stessa della notizia che può recare danno all’am-
ministrazione, ma non anche quelle indebitamente diffuse in violazione alle
norme sul diritto di accesso agli atti della P.A. in quanto svelate a chi non è
titolare di tale diritto o senza il rispetto delle modalità previste .
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Non è di facile comprensione, però, la scelta del codice degli appalti di
non operare lo stesso riferimento al codice penale per gli altri contenuti infor-
mativi sottratti del tutto all’esercizio del diritto di accesso e ad ogni forma di
(9) - Cass., sez. I, 10 febbraio 2010, n. 8201, C., in C.E.D. Cass., n. 246623; Cass., sez. VI, 30 settembre
2009, n. 39706, T., in C.E.D. Cass., n. 244259.
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