Page 97 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 97

CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE


             6. Tutela penale del segreto nelle procedure di gara


                  Il codice degli appalti ha cura di prevedere, sempre a beneficio della cor-
             rettezza  delle  procedure  di  gara,  il  differimento  dell’esercizio  del  diritto  di
             accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sia
             nelle procedure aperte che in quelle ristrette e negoziate e nelle gare informali,
             e ciò rispettivamente in relazione all’elenco degli offerenti e di quanti hanno
             fatto richiesta di invito o hanno manifestato interesse, oltre che, in relazione
             all’elenco dei soggetti invitati a presentare offerte.
                  L’esercizio del diritto di accesso è parimenti rinviato fino all’aggiudicazio-
             ne per quel che attiene alle offerte e al provvedimenti di verifica dell’anomalia
             dell’offerta. Sino alla scadenza del termine appena indicato, gli atti non possono
             esseri comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
                  La violazione delle prescrizioni richiamate - precisa l’articolo 53 comma 3
             - rileva nei confronti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio
             come reato di rivelazione dei segreti di ufficio.
                  Non si tratta allora di una mera regolazione delle modalità di esercizio del
             diritto di accesso, perché su quei contenuti il codice degli appalti, richiamando
             la norma incriminatrice di cui all’articolo 326 codice penale, pone un vincolo di
             segretezza.
                  Occorre,  infatti,  tener  presente  che  per  consolidata  giurisprudenza  di
             legittimità,  “oggetto  materiale  del  delitto  di  rivelazione  di  segreti  d’ufficio
             sono solo le notizie d’ufficio coperte da segreto e cioè quelle sottratte alla
             divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque per legge, per
             regolamento o dalla natura stessa della notizia che può recare danno all’am-
             ministrazione, ma non anche quelle indebitamente diffuse in violazione alle
             norme sul diritto di accesso agli atti della P.A. in quanto svelate a chi non è
             titolare di tale diritto o senza il rispetto delle modalità previste .
                                                                          (9)
                  Non è di facile comprensione, però, la scelta del codice degli appalti di
             non operare lo stesso riferimento al codice penale per gli altri contenuti infor-
             mativi sottratti del tutto all’esercizio del diritto di accesso e ad ogni forma di

             (9) - Cass., sez. I, 10 febbraio 2010, n. 8201, C., in C.E.D. Cass., n. 246623; Cass., sez. VI, 30 settembre
                 2009, n. 39706, T., in C.E.D. Cass., n. 244259.

                                                                                      93
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102