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GIUSEPPE SANTALUCIA
Quando si insinuano accordi occulti e intese volte a realizzare il privato
interesse si mette seriamente in pericolo il perseguimento del miglior interesse
per la stazione appaltante. Ciò è tanto importante che il codice degli appalti
contiene una disposizione dalla chiara funzione preventiva, mutuata dal prece-
dente assetto normativo.
Si prevede, infatti, che la stazione appaltante escluda dalla gara l’operatore
economico che si trovi con altro concorrente in una delle situazioni descritte
dall’articolo 2339 codice civile o in qualsiasi altra relazione di controllo, anche
di fatto, che faccia ritenere la riconducibilità ad un unico centro decisionale
delle offerte proponibili.
Su questo aspetto di particolare importanza si è sviluppata una sostanziosa
elaborazione giurisprudenziale.
La fattispecie criminosa di riferimento è quella di turbata libertà degli incanti,
che punisce le condotte di alterazione della regolarità di una gara poste in essere
con le modalità più diverse, dalla violenza, alla collusione, al mezzo fraudolento.
La Corte di cassazione ha in particolare affermato che il mezzo della col-
lusione riguarda tutti gli accordi preventivi intervenuti tra i partecipanti sui con-
tenuti specifici delle rispettive offerte, diretti ad alterare il principio della libera
concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma alla
gara. Sulla base di questo principio di diritto si è ritenuta la sussistenza del reato
mediante la creazione preventiva di una rete di imprese collegate tra loro e la
successiva partecipazione contemporanea delle medesime alle gare d’appalto,
come entità apparentemente distinte ed autonome .
(5)
Successivamente la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire il prin-
cipio, affermando che la collusione, quale strumento di alterazione del normale
svolgimento della gara, va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad
influire sul normale svolgimento delle offerte; e che, invece, il mezzo fraudo-
lento consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo
a conseguire l’evento, che si configura non soltanto in un danno immediato ed
effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale. Si è così ravvisato il reato
di turbata libertà degli incanti nella condotta dei partecipanti a una gara pubbli-
ca che avevano presentato offerte omogenee, imputabili ad unico centro di
(5) - Cass., sez. VI, 23 marzo 2011, n. 16333, C., in C.E.D. Cass., n. 250042.
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