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GIUSEPPE SANTALUCIA



                    Quando si insinuano accordi occulti e intese volte a realizzare il privato
               interesse si mette seriamente in pericolo il perseguimento del miglior interesse
               per la stazione appaltante. Ciò è tanto importante che il codice degli appalti
               contiene una disposizione dalla chiara funzione preventiva, mutuata dal prece-
               dente assetto normativo.
                    Si prevede, infatti, che la stazione appaltante escluda dalla gara l’operatore
               economico che si trovi con altro concorrente in una delle situazioni descritte
               dall’articolo 2339 codice civile o in qualsiasi altra relazione di controllo, anche
               di fatto, che faccia ritenere la riconducibilità ad un unico centro decisionale
               delle offerte proponibili.
                    Su questo aspetto di particolare importanza si è sviluppata una sostanziosa
               elaborazione giurisprudenziale.
                    La fattispecie criminosa di riferimento è quella di turbata libertà degli incanti,
               che punisce le condotte di alterazione della regolarità di una gara poste in essere
               con le modalità più diverse, dalla violenza, alla collusione, al mezzo fraudolento.
                    La Corte di cassazione ha in particolare affermato che il mezzo della col-
               lusione riguarda tutti gli accordi preventivi intervenuti tra i partecipanti sui con-
               tenuti specifici delle rispettive offerte, diretti ad alterare il principio della libera
               concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma alla
               gara. Sulla base di questo principio di diritto si è ritenuta la sussistenza del reato
               mediante la creazione preventiva di una rete di imprese collegate tra loro e la
               successiva partecipazione contemporanea delle medesime alle gare d’appalto,
               come entità apparentemente distinte ed autonome .
                                                                (5)
                    Successivamente la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire il prin-
               cipio, affermando che la collusione, quale strumento di alterazione del normale
               svolgimento  della  gara,  va  intesa  come  ogni  accordo  clandestino  diretto  ad
               influire sul normale svolgimento delle offerte; e che, invece, il mezzo fraudo-
               lento consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo
               a conseguire l’evento, che si configura non soltanto in un danno immediato ed
               effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale. Si è così ravvisato il reato
               di turbata libertà degli incanti nella condotta dei partecipanti a una gara pubbli-
               ca  che  avevano  presentato  offerte  omogenee,  imputabili  ad  unico  centro  di
               (5) - Cass., sez. VI, 23 marzo 2011, n. 16333, C., in C.E.D. Cass., n. 250042.

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