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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE


             giudiziaria, sì da rendersi meritevole del riconoscimento della circostanza atte-
             nuante della collaborazione, nei casi in cui questa sia ovviamente prevista dalla
             legge. In tutti questi casi, il condannato può essere ammesso comunque alla gara,
             se prova di aver risarcito il danno o di essersi impegnato al risarcimento del
             danno e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizza-
             tivo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati. Qui la discrezionalità
             valutativa della stazione appaltante è ampia, in specie per quanto attiene al pro-
             filo dell’impegno risarcitorio, dal momento che la legge non specifica in cosa
             debba concretizzarsi questo impegno, se in un piano di pagamento assistito da
             una qualche garanzia o anche soltanto in una dichiarazione non altrimenti soste-
             nuta; e per quel che riguarda l’adozione di provvedimenti di prevenzione, circa
             la concreta idoneità a prevenire la commissione di ulteriori reati.




             4. L’esclusione dalla gara per omessa denuncia di fatti di criminalità mafiosa


                  Come il precedente, l’attuale codice degli appalti prevede come motivo di
             esclusione la carenza di collaborazione con l’autorità giudiziaria da parte del-
             l’operatore economico che, vittima di un delitto di concussione o di un delitto
             di estorsione, entrambi aggravati per essere stati commessi con il cosiddetto
             metodo mafioso o con la finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafio-
             so, non abbia denunciato detti fatti. Il vigente codice degli appalti non ha inno-
             vato la previsione di esclusione e, riproducendola senza emende, ne ha recepito
             i difetti di formulazione.
                  Il senso della disposizione sembra chiaro.
                  Il fenomeno che si intende regolare è quello della contiguità mafiosa del-
             l’operatore  economico  che  con  l’organizzazione  criminale  venga  in  contatto
             proprio attraverso la commissione di un delitto di estorsione (o di concussione)
             in suo danno.
                  L’esperienza giudiziaria ha da tempo consegnato un risultato di indubbio
             rilievo: spesso, è proprio attraverso la sottoposizione a richieste estorsive o con-
             cussorie che l’imprenditore ha modo di avvicinarsi all’organizzazione criminale,
             potendo passare dal ruolo di vittima a quello di colluso.

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