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GIUSEPPE SANTALUCIA



                    In fase esecutiva, la sentenza di condanna divenuta irrevocabile è oggetto
               di revoca, oltre che nel caso in cui la norma incriminatrice sia abrogata da un
               successivo intervento legislativo, anche quanto la predetta norma è fatta ogget-
               to di una dichiarazione di illegittimità costituzionale.
                    E, ancora, la revoca di una sentenza di condanna non più soggetta ad
               impugnazione si può avere quando, pronunciata all’esito di un processo svolto
               in assenza dell’imputato, questi, venuto a conoscenza del titolo esecutivo, ne
               chieda ed ottenga la rescissione, provando che la sua assenza è stata conseguen-
               za  dell’incolpevole  mancata  conoscenza  della  celebrazione  del  processo.  In
               forza di questa prova, la condanna cade nel nulla, degrada a mero precedente
               storico e il processo viene nuovamente incardinato.
                    Parimenti,  l’effetto  preclusivo  per  la  partecipazione  ad  una  gara  viene
               meno in conseguenza della riabilitazione del condannato, secondo quanto pre-
               visto dall’articolo 178 c.p. La riabilitazione può essere concessa, di regola, fatta
               eccezione dei recidivi qualificati e dei delinquenti abituali, professionali o per
               tendenza, dopo il decorso di almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale
               irrogata con la sentenza sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, sempre
               il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
                    La riabilitazione - è appena il caso di osservare - non si produce automa-
               ticamente, ma è pronunciata, sempre che ne ricorrano le indicate condizioni,
               oggetto di apprezzamento discrezionale, su domanda del condannato.
                    Questi, però, se la condanna è stata emessa con decreto o con sentenza
               di patteggiamento, beneficia di un automatico effetto estintivo del reato, con
               eliminazione di ogni effetto penale della condanna, in presenza di due condi-
               zioni, l’una positiva consistente nel decorso di un dato periodo di tempo dalla
               pronuncia di condanna - cinque anni, quando il decreto o la sentenza di patteg-
               giamento hanno avuto ad oggetto un delitto, ovvero di due anni, quando hanno
               avuto ad oggetto una contravvenzione -, l’altra negativa, consistente nell’assen-
               za, entro il detto periodo, della commissione di un delitto ovvero di una con-
               travvenzione della stessa indole.
                    In passato, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che un provve-
               dimento giudiziale di accertamento fosse comunque necessario e quindi aveva
               negato l’automatismo nella produzione dell’effetto estintivo.

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