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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE


             concordata è naturalmente compatibile con le previsioni edittali di pena dei
             delitti presi in considerazione.
                  Non così può dirsi per il decreto penale di condanna, alternativamente
             indicato dal codice degli appalti come possibile statuizione di condanna rilevan-
             te. Esso infatti può essere emesso soltanto quando la pena da irrogare è pecu-
             niaria, seppure inflitta in sostituzione di una pena detentiva. Ed è noto che i
             reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva contenuta nel limi-
             te massimo di sei mesi - limite entro il quale a norma dell’articolo 53, legge 24
             novembre 1981, n. 689, la pena detentiva può essere sostituita con la pena pecu-
             niaria della specie corrispondente - non possono certo essere definiti in termini
             di gravità.
                  Stride quindi l’accostamento del decreto penale di condanna a delitti come
             quello di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione
             finalizzata alla spaccio di sostanze stupefacenti, al delitto di attività organizzata
             per il traffico illecito di rifiuti, di associazione per delinquere finalizzata al con-
             trabbando di tabacchi lavorati esteri; parimenti, non è facilmente comprensibile
             come possa pensarsi all’emissione di un decreto penale di condanna per un
             delitto commesso con finalità di terrorismo o un delitto terroristico, data la ben
             comprensibile elevatezza della pena edittale, o per i delitti di riciclaggio o di
             concussione o corruzione nelle sue varie forme.
                  L’evidenziata incoerenza può spiegarsi alla luce del testo previgente, con-
             tenuto nell’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove la tecnica nor-
             mativa di indicazione della tipologia di precedenti penali era diversa.
                  In  quel  contesto  di  disciplina  i  motivi  ostativi  per  precedenti  penali  si
             sostanziavano nella intervenuta condanna “per reati gravi in danno dello Stato
             o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
                  Solo con successiva espressa previsione si precisava che tra i precedenti
             rilevanti vi era anche la condanna, con sentenza passata in giudicato, per la par-
             tecipazione a reati associativi, per reati di corruzione, frode e riciclaggio, come
             definiti dalla normativa sovranazionale dell’Unione.
                  La diversificazione delle indicazioni - da un lato i reati gravi che incidono
             sulla  moralità  professionale;  dall’altro,  alcuni  delitti  severamente  puniti  dalla
             legislazione penale - poteva spiegare il riferimento nel primo ambito, molto

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