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GIUSEPPE SANTALUCIA



                    Quale che sia la disciplina amministrativa, questo complesso di disposizio-
               ni incriminatrici ha capacità di adattamento alle possibili forme assunte dal-
               l’azione dei pubblici poteri preposti alle complesse procedure finalizzate alla sti-
               pulazione ed esecuzione dei contratti. La relazione tra diritto penale e regole
               degli appalti pubblici è biunivoca: non è solo il primo a guardare, per mezzo di
               ampie categorie, alle attività di gara, di aggiudicazione e di affidamento dei con-
               tratti, ma sono anche alcune disposizioni del codice degli appalti a fare richiamo
               a fattispecie criminose. Le riflessioni che seguono si muovono proprio secondo
               quest’ultima direttrice, per una appena più attenta lettura delle disposizioni del
               codice degli appalti che fanno richiamo a norme di incriminazione.




               2. Esclusione dalla procedura


                    Il codice degli appalti, sulla falsariga della disciplina precedente, appre-
               sta un primo presidio penale, a tutela degli interessi pubblici e privati coin-
               volti, già al momento della partecipazione ad una procedura di appalto o di
               concessione.
                    L’elenco delle cause di esclusione è ampio e dettagliato, e in esso spiccano
               anzitutto i precedenti penali dell’operatore economico, che divengono cause
               ostative alla sua partecipazione pur quando si riferiscono al subappaltatore nei
               casi di lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore alle soglie di rile-
               vanza  comunitaria,  indicate  dall’articolo  35  del  codice,  e  per  i  quali  non  sia
               necessaria una particolare specializzazione.
                    A  differenza  di  quanto  fatto  prima,  la  disposizione  dell’articolo  80  del
               codice, dedicato appunto ai motivi di esclusione, esordisce con il richiamo ai
               precedenti penali e ciò fa con maggior cura nella specificazione del tipo di con-
               danne che costituiscono motivo ostativo.
                    La pronuncia può essere contenuta in una sentenza - e questa è l’ipotesi
               assolutamente prevalente - anche soltanto di applicazione di pena su richiesta
               delle parti.
                    È appena il caso di osservare che il limite dei cinque anni di reclusione -
               soli o congiunti a pena pecuniaria - entro il quale può essere determinata la pena

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