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GIUSEPPE SANTALUCIA
Quale che sia la disciplina amministrativa, questo complesso di disposizio-
ni incriminatrici ha capacità di adattamento alle possibili forme assunte dal-
l’azione dei pubblici poteri preposti alle complesse procedure finalizzate alla sti-
pulazione ed esecuzione dei contratti. La relazione tra diritto penale e regole
degli appalti pubblici è biunivoca: non è solo il primo a guardare, per mezzo di
ampie categorie, alle attività di gara, di aggiudicazione e di affidamento dei con-
tratti, ma sono anche alcune disposizioni del codice degli appalti a fare richiamo
a fattispecie criminose. Le riflessioni che seguono si muovono proprio secondo
quest’ultima direttrice, per una appena più attenta lettura delle disposizioni del
codice degli appalti che fanno richiamo a norme di incriminazione.
2. Esclusione dalla procedura
Il codice degli appalti, sulla falsariga della disciplina precedente, appre-
sta un primo presidio penale, a tutela degli interessi pubblici e privati coin-
volti, già al momento della partecipazione ad una procedura di appalto o di
concessione.
L’elenco delle cause di esclusione è ampio e dettagliato, e in esso spiccano
anzitutto i precedenti penali dell’operatore economico, che divengono cause
ostative alla sua partecipazione pur quando si riferiscono al subappaltatore nei
casi di lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore alle soglie di rile-
vanza comunitaria, indicate dall’articolo 35 del codice, e per i quali non sia
necessaria una particolare specializzazione.
A differenza di quanto fatto prima, la disposizione dell’articolo 80 del
codice, dedicato appunto ai motivi di esclusione, esordisce con il richiamo ai
precedenti penali e ciò fa con maggior cura nella specificazione del tipo di con-
danne che costituiscono motivo ostativo.
La pronuncia può essere contenuta in una sentenza - e questa è l’ipotesi
assolutamente prevalente - anche soltanto di applicazione di pena su richiesta
delle parti.
È appena il caso di osservare che il limite dei cinque anni di reclusione -
soli o congiunti a pena pecuniaria - entro il quale può essere determinata la pena
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