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LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50 DEL 2016
delle microimprese, piccole e medie imprese, individua le modalità di affida-
mento dei contratti secondo le dimensioni delle soglie.
Riorganizzando i rispettivi confini disciplinari, il codice salvaguarda da un
lato l’ambito applicativo proprio della procedura aperta, che va adottata neces-
sariamente solo per l’affidamento di contratti di valore superiore al milione di
euro per i lavori (sebbene non possa non notarsi come una soglia di tale altezza
comporti una minore appetibilità dal punto di vista concorrenziale di un settore
di mercato potenzialmente ampio) e, dall’altro, mantiene una rilevanza autono-
ma alle procedure al di sotto dei 40mila euro che, anche se non inserite in un
articolo proprio (come il previgente art. 125), continuano a godere della possi-
bilità dell’affidamento diretto, previa adeguata motivazione, o dell’amministra-
zione diretta, in alternativa ed estensibile ai lavori fino a 150mila euro, salvi i
contratti concernenti “l’acquisto e il noleggio di mezzi”.
Al di fuori di questi due contesti, è imposta l’adozione della procedura
negoziata previa consultazione, dove la consultazione è svolta con almeno cin-
que operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invi-
ti, nel segmento valoriale dai 40mila ai 150mila euro, mentre per i lavori di
importo superiore e fino a un milione di euro, la consultazione viene allargata
fino a dieci operatori e il richiamo alla procedura di cui all’art. 63 è integrale.
e. Dialogo competitivo
Il dialogo competitivo (art. 64), già presente nell’esperienza del Codice
del 2006, viene confermato come uno strumento utilizzabile dalle amministra-
zioni per il soddisfacimento di esigenze di non pronta identificazione, appiat-
tendosi sugli stessi parametri valevoli per la procedura competitiva con nego-
ziazione.
Rispetto alla direttiva precedente, il dialogo competitivo, come pure il
partenariato per l’innovazione, è di adozione obbligatoria, e non più facoltati-
va, per il legislatore; tuttavia, trattandosi di procedura di impiego particolare e
legato all’esistenza di specifici requisiti, il suo utilizzo deve essere adeguata-
mente motivato.
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