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DIEGO SABATINO
In relazione a questi ultimi, la disciplina codicistica diventa di generale
applicazione, tranne i casi in cui resta applicabile la disciplina del D.Lgs. 208 del
2001 o quella internazionale , vigente l’esenzione di cui all’art. 6 dello stesso
(7)
decreto 208. La soluzione del Codice appare conforme con il nuovo assetto
comunitario dato dalle direttive del 2014 che, a differenza delle precedenti del
2004, potevano contare su una actio finium regundorum tra contratti ordinari
e contratti della difesa già disposta a livello europeo. Infatti, già nel 2009, con
due diverse direttive ad hoc , il legislatore europeo aveva indicato i limiti dell’ap-
(8)
plicazione di ipotesi di deroga, seguendo appieno la giurisprudenza della
CGCE. Di particolare interesse è quindi la regolamentazione dei contratti misti,
dove viene richiesto che l’aggiudicazione con un appalto unico “sia giustificata
da ragioni oggettive”, prevedendo poi una articolata casistica sull’applicazione
delle regole concrete.
Parimenti rilevante è il successivo art. 3 che contiene le definizioni.
Rispetto al previgente, il testo risulta notevolmente ampliato e i capoversi desti-
nati alle definizioni sono passati a 125 rispetto agli originari 57 e ciò in conse-
guenza non solo del recepimento contestuale delle tre diverse direttive e dei
relativi contenuti (si pensi solo al tema delle concessioni), quanto anche dalla
necessità di trattare congiuntamente sia i nuovi aggiudicatori (i “soggetti aggre-
gatori”) che le nuove forme di contratti (le “opere pubbliche incompiute” e i
“lavori complessi”).
Del pari importante per la determinazione della procedura applicabile è il
tema della soglie di valore che, complessivamente, aumentano.
In primo luogo, va evidenziato come la crescita delle soglie comunitarie
sia dovuta principalmente all’automatismo del meccanismo di adeguamento
(7) Si fa riferimento al D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, “Disciplina dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva
2009/81/CE” che all’art. 6 “Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni”
individua una serie di contratti non soggetti all’applicazione delle direttive europee, soprattutto
in virtù della prevalenza di disciplina pattizie internazionali.
(8) - Si tratta della direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condi-
zioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa e della direttiva
2009/81/CE del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione
di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori.
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