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LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50 DEL 2016
aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori,
forniture o servizi” rende palmare l’intendimento, di diretta derivazione euro-
pea, di aprire il mercato alla partecipazione della più vasta compagine di ope-
ratori, in un’ottica fortemente orientata alla dimensione comunitaria del public
procurement.
Infine, emerge l’accentuazione della tutela dei temi sociali collegati, sia in
rapporto al vincolo imposto agli operatori economici nell’esecuzione di appalti
e concessioni, sia soprattutto in relazione alla dettagliata specifica (tanto pun-
tuale da sembrare estranea ad una previsione di principio) delle modalità di
garanzie del trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori. In particola-
re, vengono previsti i poteri dell’amministrazione appaltante per assicurare
l’adempimento degli oneri contributivi a favore dei dipendenti dell’affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi fiduciari, impie-
gati nell’esecuzione del contratto. Si tratta, in tutta evidenza, di una estensione
nell’ambito della contrattualistica pubblica di norme di sostegno ai lavoratori,
sicuramente collegate alla situazione economica generale ed alla ottica di fun-
zionalizzazione anche sociale che l’attore pubblico si assume.
Le regole che riguardano l’ambito di applicazione della disciplina sono
invece meno concentrate e vanno riprese in più luoghi del Codice, sia in rela-
zione alle definizioni che al dimensionamento dei contratti.
Dal primo punto di vista, le disposizioni più rilevanti sono contenute
nell’art. 1, che fissa l’ambito di applicazione in generale e le fattispecie di con-
tratti esclusi. Secondo tale testo, la disciplina in esame si applica ai “contratti
di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori aventi a oggetto l’acquisto di servizi, forniture, lavori e opere
nonché i concorsi pubblici di progettazione”. La regola generale è poi amplia-
ta nei commi successivi: nel comma 2, con riferimento ad una serie di con-
tratti conclusi in cui permane forte l’interesse pubblico, sia per il tramite del
sovvenzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici, sia per la destinazio-
ne finale dell’opera realizzata; nonché per le opere di urbanizzazione realizza-
te dai privati in regime di convenzione urbanistica; nel comma 6 (malamente
richiamato come comma 4 nell’art. 159), per i contratti relativi al settore della
difesa.
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