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DIEGO SABATINO



               a presentare un’offerta in risposta ad un avviso o bando di gara sono tutti gli
               operatori economici. Il solo limite soggettivo, identico a quello valevole per la
               procedura ristretta, è dato dall’assenza dei requisiti minimi per la selezione qua-
               litativa, circostanza che impone l’esclusione dalla gara.
                    Rispetto ai contenuti della direttiva, si registrano almeno due significativi
               scostamenti. Da un lato, la scelta del legislatore per l’obbligatorietà della presen-
               tazione delle offerte tramite strumenti elettronici ha inciso sulla tempistica della
               gara, rendendo inutile l’indicazione di un ulteriore termine ridotto nel caso di
               impiego di questo strumento. Dall’altro lato, coerentemente con l’ipotesi della
               segmentazione delle fasi di gara, rilevante anche in sede processuale, il legisla-
               tore non ha fatto uso della possibilità di “esaminare le offerte prima di verificare
               l’assenza  di  motivi  di  esclusione  e  il  rispetto  dei  criteri  di  selezione”,  come
               anche permetteva l’art. 56, § 2, comma 1, Dir. n. 24.
                    Dal versante soggettivo pubblico, la procedura è esperibile dalle “ammini-
               strazioni aggiudicatrici”, ossia le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
               territoriali e quelli non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associa-
               zioni, unioni, consorzi di detti enti comunque denominati (secondo la defini-
               zione dell’art. 3, comma 1, lett. a).


               b. La procedura ristretta


                    La  procedura  ristretta  (art.  61),  anch’essa  acquisita  all’armamentario
               comunitario, è funzionalizzata egualmente alla massima partecipazione possibi-
               le di concorrenti, con la differenza che, invece della presentazione diretta in
               risposta ad un bando, l’offerta è subordinata all’invito a partecipare alla proce-
               dura.
                    In questa procedura, come anche nelle procedure competitive con nego-
               ziazione, di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, le ammini-
               strazioni aggiudicatrici rivolgono l’invito agli operatori economici che si sono
               candidati secondo le modalità previste dall’avviso di indizione di gara e che sod-
               disfano i criteri selettivi. Il codice introduce la possibilità, sulla scorta della ten-
               denza comunitaria ad indebolire le rigidità procedurali, di una limitazione del-
               l’apertura concorrenziale tramite la riduzione dei candidati ammessi, sebbene

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