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DIEGO SABATINO
a presentare un’offerta in risposta ad un avviso o bando di gara sono tutti gli
operatori economici. Il solo limite soggettivo, identico a quello valevole per la
procedura ristretta, è dato dall’assenza dei requisiti minimi per la selezione qua-
litativa, circostanza che impone l’esclusione dalla gara.
Rispetto ai contenuti della direttiva, si registrano almeno due significativi
scostamenti. Da un lato, la scelta del legislatore per l’obbligatorietà della presen-
tazione delle offerte tramite strumenti elettronici ha inciso sulla tempistica della
gara, rendendo inutile l’indicazione di un ulteriore termine ridotto nel caso di
impiego di questo strumento. Dall’altro lato, coerentemente con l’ipotesi della
segmentazione delle fasi di gara, rilevante anche in sede processuale, il legisla-
tore non ha fatto uso della possibilità di “esaminare le offerte prima di verificare
l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione”, come
anche permetteva l’art. 56, § 2, comma 1, Dir. n. 24.
Dal versante soggettivo pubblico, la procedura è esperibile dalle “ammini-
strazioni aggiudicatrici”, ossia le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali e quelli non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associa-
zioni, unioni, consorzi di detti enti comunque denominati (secondo la defini-
zione dell’art. 3, comma 1, lett. a).
b. La procedura ristretta
La procedura ristretta (art. 61), anch’essa acquisita all’armamentario
comunitario, è funzionalizzata egualmente alla massima partecipazione possibi-
le di concorrenti, con la differenza che, invece della presentazione diretta in
risposta ad un bando, l’offerta è subordinata all’invito a partecipare alla proce-
dura.
In questa procedura, come anche nelle procedure competitive con nego-
ziazione, di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, le ammini-
strazioni aggiudicatrici rivolgono l’invito agli operatori economici che si sono
candidati secondo le modalità previste dall’avviso di indizione di gara e che sod-
disfano i criteri selettivi. Il codice introduce la possibilità, sulla scorta della ten-
denza comunitaria ad indebolire le rigidità procedurali, di una limitazione del-
l’apertura concorrenziale tramite la riduzione dei candidati ammessi, sebbene
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