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DIEGO SABATINO
Altre appaiono controtendenza, come la collocazione della disposizione
sulle condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali (art. 49), atteso
che, trattandosi di regole sovranazionali principalmente di carattere procedi-
mentale, sono certamente idonee ad incidere in senso più generale sugli affida-
menti nazionali.
3. I principi e l’ambito di applicazione
L’art. 30 del Codice elenca i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di
appalti e concessioni, riprendendo lo schema già utilizzato dall’art. 2 del testo
del 2006. Rispetto a quest’ultimo, vi sono rilevanti novità che possono essere
esaminate seguendo l’elencazione dei commi dell’articolo stesso.
In primo luogo, sono riaffermati i principi valevoli nel sistema e già ordi-
nariamente rispettati (ossia quelli di economicità, efficacia, tempestività e cor-
rettezza, affiancati, nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, anche dai
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporziona-
lità e pubblicità). Tuttavia, espressamente e in deroga al principio di economi-
cità, il Codice aggiunge ulteriormente le esigenze sociali, la tutela della salute,
dell’ambiente, del patrimonio culturale e la promozione dello sviluppo sosteni-
bile, anche dal punto di vista energetico.
L’ampliamento dei valori collegati alla contrattualistica pubblica segna così
il definitivo abbandono della prospettiva che poneva le esigenze della sola
amministrazione come elemento da soddisfare e si collega con un ventaglio di
disposizioni di dettaglio (dal dimensionamento dei lotti alle modalità di parteci-
pazione alle gare) che pongono il sistema al centro di una visione politica euro-
pea di finalizzazione dell’investimento pubblico .
(6)
Parimenti, al coma 2, il divieto esplicito per le autorità appaltanti di “limi-
tare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di
(6) - L’impianto concettuale tradizionale sulle funzioni delle procedure ad evidenza pubblica (e
anche lo stesso nome del procedimento) si deve alla elaborazione di Massimo Severo
Giannini, poi fatta propria da tutta la dottrina amministrativista. Da ultimo si veda GIANNINI
M. S., Diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 1981.
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