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DIEGO SABATINO



                    Altre appaiono controtendenza, come la collocazione della disposizione
               sulle condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali (art. 49), atteso
               che, trattandosi di regole sovranazionali principalmente di carattere procedi-
               mentale, sono certamente idonee ad incidere in senso più generale sugli affida-
               menti nazionali.




               3. I principi e l’ambito di applicazione


                    L’art. 30 del Codice elenca i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di
               appalti e concessioni, riprendendo lo schema già utilizzato dall’art. 2 del testo
               del 2006. Rispetto a quest’ultimo, vi sono rilevanti novità che possono essere
               esaminate seguendo l’elencazione dei commi dell’articolo stesso.
                    In primo luogo, sono riaffermati i principi valevoli nel sistema e già ordi-
               nariamente rispettati (ossia quelli di economicità, efficacia, tempestività e cor-
               rettezza, affiancati, nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, anche dai
               principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporziona-
               lità e pubblicità). Tuttavia, espressamente e in deroga al principio di economi-
               cità, il Codice aggiunge ulteriormente le esigenze sociali, la tutela della salute,
               dell’ambiente, del patrimonio culturale e la promozione dello sviluppo sosteni-
               bile, anche dal punto di vista energetico.
                    L’ampliamento dei valori collegati alla contrattualistica pubblica segna così
               il  definitivo  abbandono  della  prospettiva  che  poneva  le  esigenze  della  sola
               amministrazione come elemento da soddisfare e si collega con un ventaglio di
               disposizioni di dettaglio (dal dimensionamento dei lotti alle modalità di parteci-
               pazione alle gare) che pongono il sistema al centro di una visione politica euro-
               pea di finalizzazione dell’investimento pubblico .
                                                             (6)
                    Parimenti, al coma 2, il divieto esplicito per le autorità appaltanti di “limi-
               tare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o
               svantaggiare  indebitamente  taluni  operatori  economici  o,  nelle  procedure  di
               (6) - L’impianto  concettuale  tradizionale  sulle  funzioni  delle  procedure  ad  evidenza  pubblica  (e
                   anche  lo  stesso  nome  del  procedimento)  si  deve  alla  elaborazione  di  Massimo  Severo
                   Giannini, poi fatta propria da tutta la dottrina amministrativista. Da ultimo si veda GIANNINI
                   M. S., Diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 1981.

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