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LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50 DEL 2016


             biennale, introdotto nel novembre 2015 dai tre regolamenti n. 2170, n. 2171 e
             n. 2172, ed è quindi un esito fisiologico delle scelte adottata in sede europea.
                  Per altro verso, appare piuttosto delicato il tema dei contratti sottosoglia
             la cui disciplina è applicabile per contratti fino al valore di un milione di euro
             (art. 36 cod., comma 1, lett. d). Si tratta del settore più sensibile, sia per l’am-
             piezza (atteso che vi ricade la stragrande maggioranza degli appalti pubblici) che
             per la tipologia procedimentale di minor pregnanza. La possibilità di accesso a
             procedure  facilitate,  con  riduzione  degli  oneri  procedimentali,  e  l’estensione
             quantitativa del fenomeno rendono quindi concreti i rischi di una elusione delle
             garanzie concorrenziali e di trasparenza tutelate delle procedure ordinarie.




             4. Le singole procedure di aggiudicazione


                  È nel capo II, dedicato alle “procedure di scelta del contraente per i settori
             ordinari” che il legislatore si concentra sulle singole modalità di individuazione
             del contraente.
                  Si tratta di una parte del Codice in cui il legislatore nazionale si è limitato,
             quasi esclusivamente, a trasporre nel diritto interno le direttive europee, rece-
             pendole quasi integralmente con la già evocata tecnica del copy out. La scelta è
             ovviamente dettata dalle ragioni di integrazione internazionale già esaminate.
                  Nell’art. 59, posto all’inizio del capo, il Codice detta le coordinate generali
             per l’applicazione delle singole procedure, evidenziando in nuce la possibile giu-
             stiziabilità della scelta operata, e traccia il quadro di riferimento che, una volta
             introdotte le due nuove procedure, quella competitiva con negoziazione e il par-
             tenariato per l’innovazione, si viene ad articolare su sei diverse tipologie proce-
             durali, qui di seguito esaminate nelle loro linee generali.


             a. La procedura aperta


                  La procedura aperta (art. 60) si conferma come la procedura maggiormen-
             te preferita dal legislatore comunitario, in quanto ritenuta la più rispettosa del
             principio della massima partecipazione concorrenziale. Infatti, qui i legittimati

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