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DIEGO SABATINO
Data la particolarità della procedura, il legislatore ha posto particolare
attenzione nella descrizione delle modalità del suo svolgimento, che si attua
attraverso la presentazione di successive e meglio definite offerte, la progressiva
e ciclica selezione delle offerte e degli offerenti, con riduzione del numero e
nuova rinegoziazione con i restanti, in un procedimento teso a focalizzare ed
esplicitare le reali necessità dell’amministrazione. L’attenzione è quindi rivolta
alla conduzione della trattativa, in modo che non vi siano sperequazioni tra i
partecipanti né divulgazione di notizie.
L’iter si conclude quando l’amministrazione decide di porre fine alla nego-
ziazione, fissando altresì il termine per la presentazione delle offerte finali
(quelle provenienti dall’esito della negoziazione, con la possibilità peraltro che
siano anche quelle iniziali, visto che l’amministrazione può che riservarsi, pre-
vedendolo nella disciplina di gara, il potere di aggiudicare l’appalto sulla base
dell’offerta iniziale - comma 8). Scaduto il termine, le offerte vengono valutate
sulla base dei criteri predeterminati non negoziabili.
d. La procedura negoziata senza pubblicazione di bando
La procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63) non è stata
oggetto di particolari innovazioni. Già conosciuta dal Codice del 2006, è di
carattere eccezionale e può essere attivata solo in presenza di una serie di pre-
supposti, direttamente mutuati dalla direttiva comunitaria (secondo un criterio
unitario, valevole per tutti i tipi di appalti, nei casi di carenza di concorrenza, per
esiti procedurali o tipologia di prestazione richiesta; specifico per le sole forni-
ture, per determinate funzioni dei beni; generale, nei caso di affidamenti a
seguito di un concorso di progettazione; e comunque sempre in maniera tale da
incidere nella misura minore sulla concorrenza stessa).
Se tuttavia il profilo procedurale non appare inciso significativamente,
la rilevanza delle innovazioni in tema di negoziazione senza pubblicazione di
bando emerge quando si osserva come questo modulo sia stato scelto come
modo ordinario, e non eccezionale, di affidamento dei contratti sotto soglia.
L’art. 35 cod., infatti, premesso un richiamo ai principi generali (art. 30,
comma 1) e a quello della rotazione e dell’effettiva possibilità partecipazione
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