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DIEGO SABATINO



                    Data  la  particolarità  della  procedura,  il  legislatore  ha  posto  particolare
               attenzione nella descrizione delle modalità del suo svolgimento, che si attua
               attraverso la presentazione di successive e meglio definite offerte, la progressiva
               e ciclica selezione delle offerte e degli offerenti, con riduzione del numero e
               nuova rinegoziazione con i restanti, in un procedimento teso a focalizzare ed
               esplicitare le reali necessità dell’amministrazione. L’attenzione è quindi rivolta
               alla conduzione della trattativa, in modo che non vi siano sperequazioni tra i
               partecipanti né divulgazione di notizie.
                    L’iter si conclude quando l’amministrazione decide di porre fine alla nego-
               ziazione,  fissando  altresì  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  finali
               (quelle provenienti dall’esito della negoziazione, con la possibilità peraltro che
               siano anche quelle iniziali, visto che l’amministrazione può che riservarsi, pre-
               vedendolo nella disciplina di gara, il potere di aggiudicare l’appalto sulla base
               dell’offerta iniziale - comma 8). Scaduto il termine, le offerte vengono valutate
               sulla base dei criteri predeterminati non negoziabili.


               d. La procedura negoziata senza pubblicazione di bando


                    La procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63) non è stata
               oggetto di particolari innovazioni. Già conosciuta dal Codice del 2006, è di
               carattere eccezionale e può essere attivata solo in presenza di una serie di pre-
               supposti, direttamente mutuati dalla direttiva comunitaria (secondo un criterio
               unitario, valevole per tutti i tipi di appalti, nei casi di carenza di concorrenza, per
               esiti procedurali o tipologia di prestazione richiesta; specifico per le sole forni-
               ture,  per  determinate  funzioni  dei  beni;  generale,  nei  caso  di  affidamenti  a
               seguito di un concorso di progettazione; e comunque sempre in maniera tale da
               incidere nella misura minore sulla concorrenza stessa).
                    Se tuttavia il profilo procedurale non appare inciso significativamente,
               la rilevanza delle innovazioni in tema di negoziazione senza pubblicazione di
               bando emerge quando si osserva come questo modulo sia stato scelto come
               modo ordinario, e non eccezionale, di affidamento dei contratti sotto soglia.
                    L’art. 35 cod., infatti, premesso un richiamo ai principi generali (art. 30,
               comma 1) e a quello della rotazione e dell’effettiva possibilità partecipazione

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