Page 77 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 77

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50 DEL 2016


             altrimenti qualificati. Trattandosi di disposizione di carattere eccezionale e lesiva
             dei canoni ordinari, tale opzione è corredata di una serie di cautele, che ne costi-
             tuiscono i presupposti applicativi (in particolare, “la difficoltà o complessità
             dell’opera, della fornitura o del servizio”) e, in ogni caso, punta a garantire le
             condizioni reali per una effettiva concorrenza.
                  In questo senso, va sia la previsione che i criteri selettivi debbano essere
             oggettivi e non discriminatori, in modo da rispettare i generali principi del set-
             tore, come pure l’indicazione del numero minimo di invitati, che il Codice, a
             differenza della direttiva, si premura di stabilire direttamente (art. 91, comma 2,
             che ne prevede cinque nella procedura ristretta e tre nelle altre indicate).


             c. La procedura competitiva con negoziazione


                  Del tutto innovativa è invece la procedura competitiva con negoziazione
             (art. 62), che sostituisce la precedente procedura negoziata previa pubblicazione
             di un bando di gara ed è valevole unicamente negli appalti dei settori ordinari.
                  La procedura si pone come il sistema da utilizzare nei casi in cui l’ammi-
             nistrazione non sia capace di individuare il modo per soddisfare il proprio fab-
             bisogno o non sia in grado di valutare le opzioni disponibili sul mercato, per
             ragioni comunque oggettive. In modo simile al dialogo competitivo, in assenza
             di metodi di selezione a valle, il Codice trasferisce a monte della fase di selezio-
             ne il momento di individuazione del criterio di scelta, ponendo come presup-
             posto per lo svolgimento della gara l’individuazione delle esigenze (che saranno
             chiarite con le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da
             appaltare, anche al fine di permettere agli operatori di decidere se partecipare o
             meno, comma 3), nonché i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e i requisiti
             minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare (che non saranno oggetto di
             rinegoziazione, comma 7).
                  La rappresentazione iniziale fatta dall’amministrazione costituisce il punto
             di partenza per lo sviluppo della successiva fase di negoziazione, che ne risulta
             quindi direttamente condizionata. Infatti la presentazione delle offerte avverrà
             sulla base di quanto indicato nell’avviso e le successive transazioni avverranno
             sulla base di quanto originariamente offerto.

                                                                                      73
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82